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Capitolo 6

- La disciplina del pubblico impiego e il contratto di lavoro dell’insegnante

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distinti nel tempo, sia della stessa che di altre OO.SS., che incidono sullo stesso

servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo tra l’effettuazione di

un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva è fissato in due giorni;

– gli scioperi brevi, che sono alternativi rispetto a quelli indetti per l’intera giornata,

possono essere effettuati solo nella prima oppure nell’ultima ora di lezione o di

attività educative. In caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi

possono essere effettuati soltanto nella prima o nell’ultima ora di ciascun turno;

se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati

nella prima ora del turno antimeridiano e nell’ultima del turno pomeridiano. La

proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale. Deve essere precisa-

to se lo sciopero riguarda la prima oppure l’ultima ora di lezione, non essendo

consentita la formula alternativa. Cinque ore di sciopero breve corrispondono a

una giornata di sciopero. La durata degli scioperi brevi per le attività funzionali

all’insegnamento deve essere stabilita con riferimento all’orario predeterminato

in sede di programmazione.

6.4 L’orario di lavoro dell’insegnante

Nel pubblico impiego quella dell’insegnante è una figura atipica: il suo lavoro è

costituito da una serie di impegni di natura diversa, alcuni dei quali verificabili con

gli strumenti ordinari, altri invece rimessi alla responsabilità professionale del do-

cente e svolti in tempi e luoghi lasciati alla sua discrezionalità.

Ricondurre il suo orario di lavoro al solo impegno settimanale di lezione è fuor-

viante: sia per l’opinione pubblica, che per questa ragione svaluta la complessità e la

gravosità della funzione docente, sia per quel tipo di docente che, una volta conclusa

l’attività d’aula, ritiene di aver assolto ai propri doveri.

Il lavoro dell’insegnante è multiforme in quanto comporta:

– l’attività di insegnamento vero e proprio;

– l’attività di autoformazione, ricerca e aggiornamento;

– l’attività di documentazione e registrazione delle proprie attività nonché di pre-

disposizione dei documenti di valutazione;

– la partecipazione alle attività collegiali, sia nel consiglio di classe, sia in altri orga-

ni collegiali, sia nelle commissioni;

– i rapporti con le famiglie, sia nella dimensione individuale, sia in quella assem-

bleare.

Come stabilito dall’

art. 30 del CCNL Comparto Regioni e Autonomie Lo-

cali

del 14 settembre 2000, l’attività didattica (rapporto diretto insegnante-bambini)

svolta dal personale docente delle scuole materne gestite da enti locali deve essere di

30 ore settimanali

mentre alle attività integrative (di programmazione, documen-

tazione, valutazione, collaborazione con organi collegiali e famiglie, di formazione

e aggiornamento) è destinato un monte orario non superiore a 20 ore mensili. Gli

enti, tenuto conto delle proprie esigenze, possono rideterminare l’orario dell’attività

didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, e pos-