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Parte Seconda

- Lavoro pubblico, diritti, doveri e responsabilità del personale educativo

sono determinare l’orario annuale delle attività integrative in misura non inferiore

a 120 ore annue; entrambe le soluzioni possono, però, essere assunte solo se non vi

sono oneri aggiuntivi diretti e indiretti e se è assicurata e certificata la salvaguardia

del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.

Il calendario scolastico non può in ogni caso superare le 42 settimane e preve-

de l’interruzione per Natale e Pasqua. In tali periodi e negli altri di chiusura delle

scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento

programmata dall’ente.

Per le scuole statali, invece, l’art. 28 del CCNL del comparto scuola (art. 28,

comma 5) contrattualizza gli obblighi orari di insegnamento in 25 ore nella scuola

dell’infanzia.

Gli obblighi di lavoro possono essere così sintetizzati:

a) Attività di insegnamento

25 ore settimanali

, da prestare in non meno di cinque giorni, per le scuole statali;

30 ore settimanali

, coincidenti con la durata del servizio, per le scuole comunali

(le 30 ore possono essere ridotte a non meno di 25, in certi casi, con proporzio-

nale riduzione di alcune indennità);

b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento

40 ore annue

, individuali e/o collegiali, più altre;

40 ore annue

, per partecipare alle riunioni di organi collegiali, incontri con le

famiglie etc., per le

scuole statali

;

20 ore mensili

(e, comunque, non più di 120 ore annue) per attività integrative, che

coincidono con quelle individuali e/o collegiali dello stato, per le

scuole comunali

.

Non vengono computate nei monte-ore appena ricordati le riunioni dei

consigli

di classe/istituto

, gli incontri delle

rappresentanze sindacali unitarie

e l’eventua-

le partecipazione ad

altri organi elettivi

;

c) Calendario scolastico

Il funzionamento annuo di dette scuole è:

di 35 settimane

, per quelle

statali

;

di non meno di 42 settimane

, per quelle

comunali

.

In proposito ci sembra doveroso precisare che per lo Stato la durata è riferita alle

sole ore di insegnamento con i bambini, mentre per gli enti locali all’impegno dei

docenti per attività non di insegnamento (aggiornamento, formazione in servizio

etc.), che possono essere promosse e organizzate, con partecipazione obbligatoria,

anche durante la sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, di Pasqua

ed altre eventuali sospensioni delle lezioni per contingenze tipicamente locali);

d) Rispetto dell’orario

Nelle ore funzionali alle attività di insegnamento, vanno ricompresi i cinque mi-

nuti prima dell’inizio delle lezioni, necessari per accogliere e vigilare i bambini al loro