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Parte Seconda
- Lavoro pubblico, diritti, doveri e responsabilità del personale educativo
sono determinare l’orario annuale delle attività integrative in misura non inferiore
a 120 ore annue; entrambe le soluzioni possono, però, essere assunte solo se non vi
sono oneri aggiuntivi diretti e indiretti e se è assicurata e certificata la salvaguardia
del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
Il calendario scolastico non può in ogni caso superare le 42 settimane e preve-
de l’interruzione per Natale e Pasqua. In tali periodi e negli altri di chiusura delle
scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento
programmata dall’ente.
Per le scuole statali, invece, l’art. 28 del CCNL del comparto scuola (art. 28,
comma 5) contrattualizza gli obblighi orari di insegnamento in 25 ore nella scuola
dell’infanzia.
Gli obblighi di lavoro possono essere così sintetizzati:
a) Attività di insegnamento
–
25 ore settimanali
, da prestare in non meno di cinque giorni, per le scuole statali;
–
30 ore settimanali
, coincidenti con la durata del servizio, per le scuole comunali
(le 30 ore possono essere ridotte a non meno di 25, in certi casi, con proporzio-
nale riduzione di alcune indennità);
b) Attività funzionali alla prestazione di insegnamento
–
40 ore annue
, individuali e/o collegiali, più altre;
–
40 ore annue
, per partecipare alle riunioni di organi collegiali, incontri con le
famiglie etc., per le
scuole statali
;
–
20 ore mensili
(e, comunque, non più di 120 ore annue) per attività integrative, che
coincidono con quelle individuali e/o collegiali dello stato, per le
scuole comunali
.
Non vengono computate nei monte-ore appena ricordati le riunioni dei
consigli
di classe/istituto
, gli incontri delle
rappresentanze sindacali unitarie
e l’eventua-
le partecipazione ad
altri organi elettivi
;
c) Calendario scolastico
Il funzionamento annuo di dette scuole è:
–
di 35 settimane
, per quelle
statali
;
–
di non meno di 42 settimane
, per quelle
comunali
.
In proposito ci sembra doveroso precisare che per lo Stato la durata è riferita alle
sole ore di insegnamento con i bambini, mentre per gli enti locali all’impegno dei
docenti per attività non di insegnamento (aggiornamento, formazione in servizio
etc.), che possono essere promosse e organizzate, con partecipazione obbligatoria,
anche durante la sospensione delle attività didattiche (vacanze di Natale, di Pasqua
ed altre eventuali sospensioni delle lezioni per contingenze tipicamente locali);
d) Rispetto dell’orario
Nelle ore funzionali alle attività di insegnamento, vanno ricompresi i cinque mi-
nuti prima dell’inizio delle lezioni, necessari per accogliere e vigilare i bambini al loro