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Capitolo 6

- La disciplina del pubblico impiego e il contratto di lavoro dell’insegnante

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ingresso a scuola; non è stato, invece, quantificato il tempo necessario, al termine

delle lezioni, quando gli stessi bambini debbono essere riconsegnati ai genitori, a chi

esercita la potestà parentale e/o all’adulto di riferimento, espressamente delegato.

Il rigoroso rispetto dell’orario è non solo obbligo di servizio, ma costituisce un

esemplare atto educativo. Per eventuali – purtroppo sempre possibili – incidenti che

dovessero verificarsi in assenza del docente (perché in ritardo o perché lasciatosi di-

strarre da altro) scatta la

culpa in vigilando

, con conseguenze anche sul piano

penale

e

amministrativo

, oltre che

disciplinare

, in rapporto alla gravità dell’evento verificatosi.

e) Obbligo di vigilanza

L’obbligo di vigilanza sulla

sicurezza

e sull’

incolumità dei bambini

scatta dal

momento in cui gli stessi entrano non solo nell’edificio, ma nelle stesse pertinenze

della scuola. Della vigilanza in aula – e non solo – sono responsabili i docenti di

turno e, se momentaneamente assenti, gli

altri colleghi

e i

collaboratori scolastici

presenti in servizio. La Cassazione penale, con la sentenza n. 17574/2010, mutan-

do il precedente orientamento, ha deciso che l’obbligo di vigilanza della scuola sui

minori ad essa affidati si estende fino al

subentro dei genitori

, anche se questi ultimi si

presentano in ritardo rispetto all’orario stabilito. In caso di recidiva, gli insegnanti

debbono consegnare il minore alla polizia municipale. Il subentro dei genitori può

intendersi anche virtuale, nel caso in cui i bambini fruiscono del trasporto. In tal caso

i docenti debbono accertarsi che il bambino sia salito sull’autobus, in assenza (ma

non dovrebbe capitare per la scuola dell’infanzia) del previsto personale assistente.

6.5 Le controversie individuali di lavoro

Con la privatizzazione del pubblico impiego, tutte le controversie relative ai rap-

porti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le denunce

di comportamenti antisindacali, sono devolute al

giudice ordinario

(art. 63, comma

1, D.Lgs. 165/2001), mentre al

giudice amministrativo

17

resta il contenzioso sulle

procedure concorsuali per l’assunzione (art. 63, comma 4).

L’art. 65 rendeva obbligatorio il

tentativo di conciliazione

(art. 410 c.p.c.) da-

vanti al Collegio istituito presso ogni Direzione provinciale del lavoro: questo allo

scopo di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze evitando l’accumulo di

ricorsi presso la magistratura del lavoro.

Tutta la materia è stata tuttavia innovata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183

18

(cd. Collegato Lavoro).

17

 Tribunale amministrativo regionale.

18

 Il provvedimento, intitolato

«Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizza-

zione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di

incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure in tema di lavoro

pubblico e di controversie di lavoro»,

lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 ai finali

50, ha avuto un lungo e complesso

iter

di gestazione.