

Capitolo 6
- La disciplina del pubblico impiego e il contratto di lavoro dell’insegnante
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ingresso a scuola; non è stato, invece, quantificato il tempo necessario, al termine
delle lezioni, quando gli stessi bambini debbono essere riconsegnati ai genitori, a chi
esercita la potestà parentale e/o all’adulto di riferimento, espressamente delegato.
Il rigoroso rispetto dell’orario è non solo obbligo di servizio, ma costituisce un
esemplare atto educativo. Per eventuali – purtroppo sempre possibili – incidenti che
dovessero verificarsi in assenza del docente (perché in ritardo o perché lasciatosi di-
strarre da altro) scatta la
culpa in vigilando
, con conseguenze anche sul piano
penale
e
amministrativo
, oltre che
disciplinare
, in rapporto alla gravità dell’evento verificatosi.
e) Obbligo di vigilanza
L’obbligo di vigilanza sulla
sicurezza
e sull’
incolumità dei bambini
scatta dal
momento in cui gli stessi entrano non solo nell’edificio, ma nelle stesse pertinenze
della scuola. Della vigilanza in aula – e non solo – sono responsabili i docenti di
turno e, se momentaneamente assenti, gli
altri colleghi
e i
collaboratori scolastici
presenti in servizio. La Cassazione penale, con la sentenza n. 17574/2010, mutan-
do il precedente orientamento, ha deciso che l’obbligo di vigilanza della scuola sui
minori ad essa affidati si estende fino al
subentro dei genitori
, anche se questi ultimi si
presentano in ritardo rispetto all’orario stabilito. In caso di recidiva, gli insegnanti
debbono consegnare il minore alla polizia municipale. Il subentro dei genitori può
intendersi anche virtuale, nel caso in cui i bambini fruiscono del trasporto. In tal caso
i docenti debbono accertarsi che il bambino sia salito sull’autobus, in assenza (ma
non dovrebbe capitare per la scuola dell’infanzia) del previsto personale assistente.
6.5 Le controversie individuali di lavoro
Con la privatizzazione del pubblico impiego, tutte le controversie relative ai rap-
porti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le denunce
di comportamenti antisindacali, sono devolute al
giudice ordinario
(art. 63, comma
1, D.Lgs. 165/2001), mentre al
giudice amministrativo
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resta il contenzioso sulle
procedure concorsuali per l’assunzione (art. 63, comma 4).
L’art. 65 rendeva obbligatorio il
tentativo di conciliazione
(art. 410 c.p.c.) da-
vanti al Collegio istituito presso ogni Direzione provinciale del lavoro: questo allo
scopo di favorire la soluzione stragiudiziale delle vertenze evitando l’accumulo di
ricorsi presso la magistratura del lavoro.
Tutta la materia è stata tuttavia innovata dalla legge 4 novembre 2010, n. 183
18
(cd. Collegato Lavoro).
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Tribunale amministrativo regionale.
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Il provvedimento, intitolato
«Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizza-
zione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di
incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure in tema di lavoro
pubblico e di controversie di lavoro»,
lievitato dagli iniziali 9 articoli del settembre 2008 ai finali
50, ha avuto un lungo e complesso
iter
di gestazione.