PARTE PRIMA - L’ACCESSO ALLE SCUOLE MILITARI
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soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla
Direzione Generale della Sanità Militare il 5 dicembre 2005
e successive integrazioni.
9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i con-
correnti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermità pre-
viste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti dei concorrenti che all’atto degli accerta-
menti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesio-
ni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata,
per le quali risulterà scientificamente probabile un’evoluzio-
ne migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupe-
ro dei requisiti chiesti in tempi contenuti, la commissione non
esprimerà il giudizio, bensì fisserà una nuova data di presen-
tazione per verificare l’eventuale recupero dell’idoneità sa-
nitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate:
a) 3 luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a);
b) 1° luglio 2014, per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b);
c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per
l’espletamento degli accertamenti
attitudinali, per il concor-
so di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c).
11. Per ciascun concorso, di cui al precedente art. 1, comma
1, il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definiti-
vo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno am-
messi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Questi ulti-
mi, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lette-
re a) e b), potranno produrre, seduta stante, una specifica istan-
za di revisione (firmata dall’interessato e vistata da entrambi
i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l’esclu-
siva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore). I predetti can-
didati dovranno inviare, improrogabilmente entro il decimo
giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, trami-
te messaggio di posta elettronica agli indirizzi di cui al pre-
cedente art. 5, comma 3, lettere a) e b) con, in allegato, co-
pie per immagine, ovvero in formato PDF, di appropriata do-
cumentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o pri-
vata accreditata, relativamente alle cause che hanno determi-
nato il giudizio di inidoneità, nonché di un proprio documen-
to d’identità e dei/l documenti/o d’identità dei/l genitori/e ov-
vero del tutore, in corso di validità e rilasciati da un’Ammi-
nistrazione dello Stato. Per il solo concorso di cui al prece-
dente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti giudicati ini-
donei agli accertamenti sanitari dovranno inviare, mediante
messaggio di posta elettronica all’indirizzo di cui al prece-
dente art. 5, comma 3, lettera c), la predetta istanza di revi-
sione improrogabilmente entro il decimo giorno successivo
alla data degli accertamenti sanitari con, in allegato, la docu-
mentazione sopra indicata.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della pre-
vista documentazione ovvero inviate oltre i termini perento-
ri sopraindicati o con modalità diverse da quelle di cui al pre-
cedente periodo. In caso di accoglimento dell’istanza, i con-
correnti riceveranno apposita comunicazione mediante avvi-
so inserito nell’area privata della sezione comunicazioni del
portale dei concorsi ovvero, per ragioni organizzative, con
lettera raccomandata o telegramma e, a puro titolo informa-
tivo, con messaggio di posta elettronica. In caso di mancato
accoglimento dell’istanza, invece, essi riceveranno comuni-
cazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine de-
gli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
12. Il giudizio circa l’idoneità fisica dei concorrenti di cui al
precedente comma 11 -in caso di accoglimento dell’istanza-
sarà espresso, per ciascun concorso, dalla commissione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera e) a seguito di valutazione della
documentazione allegata all’istanza di ulteriori accertamen-
ti ovvero, se necessario, a seguito di ulteriori accertamenti
sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione è
definitivo e sarà comunicato ai concorrenti seduta stante (l’e-
ventuale giudizio di inidoneità sarà comunicato con le mo-
dalità già indicate nel precedente comma 6). Pertanto, i con-
correnti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione
sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, non-
ché quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclu-
si dal concorso.
13. L’idoneità conseguita negli accertamenti sanitari non
darà luogo all’attribuzione di alcun punteggio utile alla
formazione delle graduatorie di merito di cui al successi-
vo art. 14.
1.3.3 A
ccertamenti
attitudinali
I concorrenti giudicati idonei agli accertamenti sanitari saranno sottoposti agli accertamenti attitudi-
nali, che mirano a valutare le competenze attitudinali e le caratteristiche psicologiche del candidato.
Il concetto di attitudine è legato al
saper fare
ed in particolare alla possibilità di potenziare ciò che
si possiede in termini di qualità innate. I test attitudinali sono stati creati per misurare specifiche ca-
pacità, ovvero verificare quanto il candidato sia in grado di rendere in una determinata prestazione
per il cui compimento è opportuno (o necessario) possedere determinate caratteristiche. I test attitu-
dinali, vengono anche definiti “logici” proprio perché prescindono dal sapere nozionistico acquisito
e sono finalizzati alla valutazione di alcune proprietà innate della nostra mente, come capacità di ra-
gionamento astratto, abilità nel collegare fatti o eventi, abilità deduttive o induttive, capacità di ri-
cordare o sintetizzare o semplicemente cogliere i tratti salienti di un discorso.