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Libro VI
Elementi di diritto di famiglia e dei minori
Secondo la giurisprudenza, nel delitto in questione, la condotta sanzionabile si so-
stanzia in una pluralità di atti vessatori suggeriti da odio, malanimo o crudeltà posti
in essere abitualmente e in maniera sistematica, anche per un limitato periodo di
tempo, al fine di ledere l’
integrità psico-fisica
e il
patrimonio morale
della vittima;
non soltanto, dunque, percosse, minacce o privazioni, ma anche atti di scherno, di
disprezzo, umiliazioni rivolte a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali.
Il richiamato rapporto di familiarità o di dipendenza tra i soggetti attivo e passivo del
reato è presupposto indefettibile. Agli effetti della norma, peraltro, deve intendersi
per famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per consuetudini di vita, sono
sorti stretti rapporti di assistenza e solidarietà.
Il delitto è aggravato, con variazioni in aumento della pena, se dal fatto deriva una
lesione personale grave
, una
lesione gravissima
o la
morte
.
4.5.1
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-
bis
e
342-
ter
cod. civ.)
Si tratta di uno strumento di natura provvisoria e con finalità cautelare contro la vio-
lenza domestica. Stabiliscono, infatti, gli artt. 342-
bis
e 342-
ter
, introdotti nel codice
civile dalla L. 4-4-2001, n. 154, che quando l’
integrità fisica o morale
ovvero la
liber-
tà di uno dei coniugi o di altro convivente
è gravemente pregiudicata dalla condotta
dell’altro coniuge o di altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può ordinare
all’autore della condotta pregiudizievole di
cessare le molestie
, nonché disporre il
suo
allontanamento dalla casa familiare
, prescrivendogli altresì, ove occorra, di
non
avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal coniuge o convivente molestato
,
e in particolare al
luogo di lavoro
, al
domicilio della famiglia d’origine
, ovvero al
domicilio
di altri prossimi congiunti o di altre persone
e in prossimità dei
luoghi di istruzione dei figli
della coppia
, salvo che l’autore delle molestie debba frequentare i medesimi luoghi per
esigenze di lavoro.
Il provvedimento è adottato con decreto nel quale il giudice determina le modalità
di esecuzione dell’ordine di protezione (che possono prevedere l’ausilio della
forza
pubblica
e dell’
ufficiale sanitario
) e ne stabilisce la durata. Quest’ultima decorre dal
giorno dell’esecuzione dell’ordine e non può essere superiore ad un anno. La proro-
ga, su istanza di parte, è consentita soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo
strettamente necessario.
Il giudice può disporre ove occorra:
>
l’intervento dei
servizi sociali
del territorio o di un
centro di mediazione familia-
re
, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’acco-
glienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
>
il pagamento periodico di un
assegno a favore delle persone conviventi che
, per
effetto dei provvedimenti adottati,
rimangano prive di mezzi adeguati
, fissando
modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia ver-
sata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola
dalla retribuzione a lui spettante.