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444

Libro VI

Elementi di diritto di famiglia e dei minori

Secondo la giurisprudenza, nel delitto in questione, la condotta sanzionabile si so-

stanzia in una pluralità di atti vessatori suggeriti da odio, malanimo o crudeltà posti

in essere abitualmente e in maniera sistematica, anche per un limitato periodo di

tempo, al fine di ledere l’

integrità psico-fisica

e il

patrimonio morale

della vittima;

non soltanto, dunque, percosse, minacce o privazioni, ma anche atti di scherno, di

disprezzo, umiliazioni rivolte a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali.

Il richiamato rapporto di familiarità o di dipendenza tra i soggetti attivo e passivo del

reato è presupposto indefettibile. Agli effetti della norma, peraltro, deve intendersi

per famiglia ogni consorzio di persone tra le quali, per consuetudini di vita, sono

sorti stretti rapporti di assistenza e solidarietà.

Il delitto è aggravato, con variazioni in aumento della pena, se dal fatto deriva una

lesione personale grave

, una

lesione gravissima

o la

morte

.

4.5.1

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-

bis

e

342-

ter

cod. civ.)

Si tratta di uno strumento di natura provvisoria e con finalità cautelare contro la vio-

lenza domestica. Stabiliscono, infatti, gli artt. 342-

bis

e 342-

ter

, introdotti nel codice

civile dalla L. 4-4-2001, n. 154, che quando l’

integrità fisica o morale

ovvero la

liber-

tà di uno dei coniugi o di altro convivente

è gravemente pregiudicata dalla condotta

dell’altro coniuge o di altro convivente, il giudice, su istanza di parte, può ordinare

all’autore della condotta pregiudizievole di

cessare le molestie

, nonché disporre il

suo

allontanamento dalla casa familiare

, prescrivendogli altresì, ove occorra, di

non

avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal coniuge o convivente molestato

,

e in particolare al

luogo di lavoro

, al

domicilio della famiglia d’origine

, ovvero al

domicilio

di altri prossimi congiunti o di altre persone

e in prossimità dei

luoghi di istruzione dei figli

della coppia

, salvo che l’autore delle molestie debba frequentare i medesimi luoghi per

esigenze di lavoro.

Il provvedimento è adottato con decreto nel quale il giudice determina le modalità

di esecuzione dell’ordine di protezione (che possono prevedere l’ausilio della

forza

pubblica

e dell’

ufficiale sanitario

) e ne stabilisce la durata. Quest’ultima decorre dal

giorno dell’esecuzione dell’ordine e non può essere superiore ad un anno. La proro-

ga, su istanza di parte, è consentita soltanto se ricorrono gravi motivi e per il tempo

strettamente necessario.

Il giudice può disporre ove occorra:

>

l’intervento dei

servizi sociali

del territorio o di un

centro di mediazione familia-

re

, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l’acco-

glienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;

>

il pagamento periodico di un

assegno a favore delle persone conviventi che

, per

effetto dei provvedimenti adottati,

rimangano prive di mezzi adeguati

, fissando

modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia ver-

sata direttamente all’avente diritto dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendola

dalla retribuzione a lui spettante.