

www.
edises
.it
Capitolo 4
I delitti contro la famiglia e la tutela penale del minore
443
Scopo della fattispecie è la
protezione dell’ordine familiare
, unitamente alla garan-
zia di tutti i doveri connessi al rapporto di coniugio e di filiazione. Presupposto del
reato è la sussistenza di un valido
vincolo familiare
, per cui, finché non intervenga
una declaratoria di invalidità del matrimonio, il coniuge è vincolato alla sua con-
dizione e deve adempiere gli obblighi che ne derivano, i quali non si esauriscono
nelle mere esigenze di carattere materiale ed economico, ma toccano anche la sfera
degli interessi morali e di solidarietà che sono alla base della convivenza coniugale
e familiare.
Risponde del reato anche chi:
1.
malversa
, ossia si appropria o distrae a propri fini, ovvero
dilapida
i beni del figlio
minore;
2.
fa mancare i mezzi di sussistenza
ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro,
agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
L’illecito perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva, e si
consuma nel tempo e nel luogo in cui si sarebbe dovuto adempiere agli obblighi di
assistenza; esso è punibile
a querela
della persona offesa, salvo i casi previsti dal n. 1)
e, se il reato è
commesso in danno di minori
, dal n. 2): in tali casi, infatti, si procede
d’ufficio
.
4.4
Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.)
Commette tale delitto
chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una
persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione
,
istruzione, cura
vigilanza o custodia
,
ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva il
pericolo di una malattia nel corpo o nella mente
.
Questa norma, pur inserita fra i delitti contro la famiglia, ha una portata che tra-
scende la ristretta cerchia familiare; essa è rivolta a evitare che il cd.
ius corrigendi
,
esercitato con modalità coercitive abnormi o inadeguate, sconfini nel compimento di
atti ingiustificati di violenza fisica o morale.
Presupposto del reato è che tra il colpevole e il soggetto passivo sussista, a vario titolo,
un rapporto di carattere disciplinare.
La condotta sanzionata si sostanzia nell’
abuso dei mezzi di correzione o disciplina
, che
ricorre ogni qualvolta dall’uso di mezzi non consentiti derivi il
pericolo di una ma-
lattia del corpo o della mente
e cioè di una contusione o alterazione dell’integrità
fisica o psichica del soggetto passivo.
Il delitto è aggravato se dal fatto deriva, come conseguenza non voluta, una
lesione
personale
o la
morte
.
4.5
Maltrattamenti contro familiari e conviventi
(art. 572 cod. pen.)
Commette tale delitto
chiunque
,
fuori dei casi indicati dall’art. 571
,
maltratta una persona
della famiglia o comunque convivente
,
o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affi-
data per ragioni di educazione
,
istruzione
,
cura
,
vigilanza o custodia
,
o per l’esercizio di una
professione o di un’arte
.