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Capitolo 4

I delitti contro la famiglia e la tutela penale del minore

443

Scopo della fattispecie è la

protezione dell’ordine familiare

, unitamente alla garan-

zia di tutti i doveri connessi al rapporto di coniugio e di filiazione. Presupposto del

reato è la sussistenza di un valido

vincolo familiare

, per cui, finché non intervenga

una declaratoria di invalidità del matrimonio, il coniuge è vincolato alla sua con-

dizione e deve adempiere gli obblighi che ne derivano, i quali non si esauriscono

nelle mere esigenze di carattere materiale ed economico, ma toccano anche la sfera

degli interessi morali e di solidarietà che sono alla base della convivenza coniugale

e familiare.

Risponde del reato anche chi:

1.

malversa

, ossia si appropria o distrae a propri fini, ovvero

dilapida

i beni del figlio

minore;

2.

fa mancare i mezzi di sussistenza

ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro,

agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

L’illecito perdura per tutto il tempo in cui si manifesta la condotta omissiva, e si

consuma nel tempo e nel luogo in cui si sarebbe dovuto adempiere agli obblighi di

assistenza; esso è punibile

a querela

della persona offesa, salvo i casi previsti dal n. 1)

e, se il reato è

commesso in danno di minori

, dal n. 2): in tali casi, infatti, si procede

d’ufficio

.

4.4

Abuso dei mezzi di correzione (art. 571 cod. pen.)

Commette tale delitto

chiunque abusi dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una

persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione

,

istruzione, cura

vigilanza o custodia

,

ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, se dal fatto deriva il

pericolo di una malattia nel corpo o nella mente

.

Questa norma, pur inserita fra i delitti contro la famiglia, ha una portata che tra-

scende la ristretta cerchia familiare; essa è rivolta a evitare che il cd.

ius corrigendi

,

esercitato con modalità coercitive abnormi o inadeguate, sconfini nel compimento di

atti ingiustificati di violenza fisica o morale.

Presupposto del reato è che tra il colpevole e il soggetto passivo sussista, a vario titolo,

un rapporto di carattere disciplinare.

La condotta sanzionata si sostanzia nell’

abuso dei mezzi di correzione o disciplina

, che

ricorre ogni qualvolta dall’uso di mezzi non consentiti derivi il

pericolo di una ma-

lattia del corpo o della mente

e cioè di una contusione o alterazione dell’integrità

fisica o psichica del soggetto passivo.

Il delitto è aggravato se dal fatto deriva, come conseguenza non voluta, una

lesione

personale

o la

morte

.

4.5

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

(art. 572 cod. pen.)

Commette tale delitto

chiunque

,

fuori dei casi indicati dall’art. 571

,

maltratta una persona

della famiglia o comunque convivente

,

o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affi-

data per ragioni di educazione

,

istruzione

,

cura

,

vigilanza o custodia

,

o per l’esercizio di una

professione o di un’arte

.