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Capitolo 4

I delitti contro la famiglia e la tutela

penale del minore

4.1

 Concetti generali

I delitti contro la famiglia consistono in quei fatti che offendono la famiglia intesa

come formazione sociale fondata sul rapporto di coniugio e sulla filiazione.

Collocati nel titolo XI del libro II del codice penale, si articolano in:

>

>

delitti contro il matrimonio

(artt. 556-563);

>

>

delitti contro la morale familiare

(artt. 564-565);

>

>

delitti contro lo stato di famiglia

(artt. 566-569);

>

>

delitti contro l’assistenza familiare

(artt. 570-574

bis

).

Disposizioni per la

tutela del minore

sono poi contenute nel titolo XII dedicato ai

delitti contro la persona

.

4.2

 Incesto (art. 564 cod. pen.)

Risponde di tale delitto

chiunque

,

in modo che ne derivi pubblico scandalo

,

commette incesto

con un discendente o un ascendente

,

o un affine in linea retta

,

ovvero con una sorella o un fratello

.

Il bene tutelato dalla norma è la

morale familiare

. La condotta incriminata consiste

nel «commettere incesto» cioè nel congiungersi carnalmente con una persona cui si

è legati da un vincolo di parentela o di affinità.

Per il perfezionamento del reato, tuttavia, è richiesto il

pubblico scandalo

, ovvero

quel profondo senso di turbamento e disgusto che la relazione incestuosa suscita in

un numero indeterminato di persone estranee alla cerchia familiare.

Il delitto è aggravato nel caso di

relazione incestuosa

, che si verifica allorché il rap-

porto sessuale non sia episodico, ma si rinnovi in maniera continuativa. Se il rappor-

to è consumato tra una persona maggiore di età e una minore di anni 18, la pena è

aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la decadenza dalla

responsabilità

genitoriale

.

4.3

 Violazione degli obblighi di assistenza familiare

(art. 570 cod. pen.)

Commette tale delitto

chiunque

,

abbandonando il domicilio domestico

,

o comunque serban-

do una condotta contraria all’ordine pubblico o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi

di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge

.