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IX
Prefazione
Ma tale repertorio di conoscenze e di competenze non diviene patri-
monio dell’insegnante solo sulla base della buona volontà dei singoli, così
come è impensabile che l’insegnante possa attuare interventi educativi e
didattici in classe solo sulla base del
buon senso pedagogico
. Non era così
ieri e, a maggior ragione, non può esserlo oggi.
È compito della formazione, soprattutto universitaria, promuovere,
fornire, sviluppare e consolidare le conoscenze e le competenze richieste,
come è accaduto in passato su tutto il territorio nazionale a partire dal
1998 (con l’istituzione delle SSIS, con l’avvio del Corso di Laurea in Scien-
ze della Formazione Primaria e con l’organizzazione e l’attivazione delle
annesse specializzazioni al sostegno).
Il percorso di formazione del personale docente è stato successivamen-
te oggetto di una riforma che ha condotto all’approvazione del decreto
ministeriale 249/2010 relativo appunto alla
definizione della disciplina dei
requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti
. Tale disci-
plina si occupa anche dell’attività di sostegno didattico e stabilisce infatti
all’art. 13, comma 1, che “
In attesa della istituzione di specifiche classi di
abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di forma-
zione, la specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con
disabilità si consegue esclusivamente presso le università
. […]”.
Successivamente il decreto attuativo del 30 settembre 2011 ha definito i
criteri e le modalità di accesso a tale corso di specializzazione e ne illustra
la struttura ed i contenuti.
Riportiamo di seguito i punti salienti del decreto.
Requisiti di accesso
In base al decreto 30 settembre 2011, il corso è riservato esclusivamente a
docenti in possesso dell’abilitazione per il grado di scuola per il quale si in-
tende conseguire la specializzazione per le attività di sostegno. Si tratta di un
corso a numero programmato in cui i posti disponibili sono definiti di anno
in anno dal Ministero con apposito decreto in base al fabbisogno stimato.
Si tenga però presente che il requisito dell’abilitazione potrebbe presto ve-
nir meno. La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018), infatti, modi-
ficando l’art. 5 comma 3 del decreto legislativo n. 59 del 2017, ha previsto
la possibilità di accedere ai percorsi di specializzazione anche con la laurea
e il possesso di 24 CFU (Crediti Formativi Universitari) nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche. Dovrebbe esse-
re un apposito decreto del Ministro dell’Istruzione ad integrare in tal senso
il decreto 30 settembre 2011.