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25) C.
Il concetto giuridico di polizia amministrativa, ancorché nei perfezionamenti concet-
tuali giunti ai nostri giorni, è una conquista relativamente recente, se solo si pensa che nella
Costituzione del 1948 della polizia amministrativa non si fa cenno, e nel testo originario
dell’art. 117 della Costituzione si fa riferimento solo alla “polizia locale urbana e rurale”, per
indicare una delle materie di competenza legislativa concorrente delle Regioni ordinarie.
La nozione di polizia amministrativa viene, invece, in gioco in occasione della cosiddetta
“seconda regionalizzazione”, ossia con il secondo consistente trasferimento di funzioni alle
Regioni e agli altri enti locali avvenuto durante gli anni settanta, che venne disposto tramite
il D.P.R. n. 616/1977. Quest’ultimo, all’articolo 18, identifica le funzioni amministrative
connesse a tale competenza laddove precisa che “le funzioni amministrative relative alla
materia «polizia locale, urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono
esclusivamente nell’ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti
autorità statali”.
26) C.
L’operatore di polizia locale secondo il vigente contratto è inquadrato nella categoria
C con il profilo di istruttore di polizia locale ex sesta qualifica funzionale.
27) B.
La tradizionale tripartizione delle funzioni di polizia distingue tra:
- polizia di sicurezza;
- polizia giudiziaria;
- polizia amministrativa.
La polizia di sicurezza consiste in compiti di vigilanza, di prevenzione e repressione dei rea-
ti volti al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico; la polizia giudiziaria consiste
in attività informative sulle notizie di reato, attività investigative circa i reati compiuti e atti-
vità assicurative dei mezzi di prova; la polizia amministrativa consiste, infine, in quelle atti-
vità strumentali ed accessorie alla normale attività amministrativa, vale a dire quelle “attività
preventive e repressive primariamente dirette a tutelare la sicurezza delle attività materiali
svolte da pubbliche amministrazioni e, più precisamente, a garantire che con lo svolgimento
di dette attività, non si arrechino danni o pregiudizi alle persone o alle cose” (Corte Cost.,
sent. n. 77 del 1987).
28) A.
Il Regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell’or-
dinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della
città, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine
di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei
beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.
29) C.
Il corpo di polizia municipale esercita
funzioni di polizia commerciale, annonaria
e metrica
, relative cioè alla vigilanza e al controllo sull’esercizio del commercio, in partico-
lare dei beni di prima necessità (carne, latte, vini ecc.); in questo ultimo caso si tratta di poli-
zia annonaria. Svolge un’attività di prevenzione e repressione degli abusi a danno dei consu-
matori, anche attraverso il controllo dell’osservanza da parte degli operatori commerciali