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15) A.

Nel caso di missioni esterne per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasio-

ni stagionali o eccezionali, le funzioni si conservano anche fuori del territorio previa esisten-

za di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa

comunicazione al Prefetto (L. n. 65/1986, art. 4, punto 4, lett. c).

16) A.

L’eventuale armamento degli addetti al servizio di polizia locale e la tipologia di armi

in dotazione è definito dal regolamento, la cui adozione spetta al consiglio comunale o pro-

vinciale e che rappresenta il perno attorno al quale prende corpo la struttura organizzativa.

17) C.

L’articolo 5, co. 5 della L. n. 65/1986 stabilisce che gli addetti al servizio di polizia

municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa de-

liberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono

essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi

regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenen-

za e nei casi previsti dall’articolo 4 della stessa legge. Tali modalità e casi sono stabiliti, in

via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sen-

tita l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia nel quale devono essere stabilite anche la

tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramen-

to al loro uso.

18) C.

Conseguenza della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico è il passaggio

della giurisdizione dal giudice amministrativo al giudice ordinario di tutte le controversie

relative alle materie attinenti al rapporto di lavoro, e la permanenza in capo al primo delle

controversie relative all’organizzazione degli uffici.

La ripartizione di giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo è operata per

materie e non in base alla posizione giuridica tutelata. Le sanzioni disciplinari possono esse-

re impugnate dal lavoratore davanti al giudice ordinario (vedi art. 31, co. 9 L. 183/2010).

19) C.

La contrattazione collettiva integrativa, che può avere anche un ambito territoriale, si

svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i

soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, assicurando adeguati livel-

li di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e la qualità della

performance; a tal fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performan-

ce individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque deno-

minato (art. 40, D.Lgs. n. 165/2001).

20) D.

La disciplina della contrattazione collettiva nazionale e integrativa è contenuta nell’ar-

ticolo 40 del D.Lgs. n. 165/2001; tale articolo è stato significativamente modificato dall’artico-

lo 54 del D.Lgs. n. l50/2009. In primo luogo, nel testo novellato dell’articolo 40, viene riconsi-

derato l’ambito delle materie attribuite alla contrattazione medesima: è, infatti, previsto che la

contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di

lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla

contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di