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delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

21) B.

Secondo il disposto dell’articolo 64 D.Lgs. n. 165/2001 (

Accertamento pregiudiziale

sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi

) se, durante la definizione di

una controversia individuale, è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione con-

cernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo

collettivo nazionale, sottoscritto dall’ARAN, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nel-

la quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di

centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell’ordinanza, del

ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN. Entro trenta giorni l’ARAN con-

voca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilità di un accordo sull’in-

terpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clauso-

la controversa. Il testo dell’accordo è trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giu-

dice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell’u-

dienza. Decorsi novanta giorni in mancanza di accordo, la procedura si intende conclusa ed

il giudice decide con sentenza sulla sola questione che ha dato vita al procedimento.

22) A.

L’art. 35 del D.Lgs. 165/2001 afferma che l’assunzione nelle amministrazioni pubbli-

che avviene con contratto individuale di lavoro.

23) D.

I dipendenti pubblici neoassunti hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie più ulte-

riori 2 giornate. Per neoassunto s’intende il lavoratore al primo impiego nella pubblica am-

ministrazione. Se si tratta di personale con rapporto a termine competono solo i giorni matu-

rati in relazione alla durata del rapporto di lavoro, anche se abbia prestato altri servizi presso

lo stesso ente o in enti diversi.

24) D.

Lo strumento principale di reclutamento del personale presso le pubbliche ammini-

strazioni è quello del concorso pubblico, nel rispetto del principio costituzionale della obbli-

gatorietà del concorso pubblico per l’accesso all’impiego presso le pubbliche amministrazio-

ni (art. 97 della Costituzione) e dell’art. 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In particolare il reclutamento può avvenire:

>

tramite procedure selettive, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che ga-

rantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;

>

mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione

vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’ob-

bligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono rispettare i seguenti

principi:

>

adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzia-

lità e assicurino economicità e celerità di espletamento;

>

adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

>

rispetto delle pari opportunità;