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8) A.

La legge-quadro, n. 65/1986, all’art. 7, stabilisce che nei Comuni, nei quali il servizio

di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti, può essere istituito il Corpo di

polizia municipale. L’istituzione del Corpo di polizia locale dà vita ad una entità organizzati-

va unitaria e autonoma da altre strutture organizzative del Comune, costituita da personale

che riveste particolari qualifiche riconosciute dalla legge, a vari livelli, per l’esercizio delle

funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, di sicurezza.

9) B.

Il Prefetto, sentito il Sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica si-

curezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 2,

legge n. 65/1986 per il riconoscimento e l’attribuzione iniziale della qualifica in parola.

10) C.

La polizia amministrativa locale, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzio-

ne (legge costituzionale n. 3/2001), rientra tra le materie di competenza residuale delle Re-

gioni. Il secondo comma, lett. h) dell’art. 117 della Costituzione riserva, oggi, alla competen-

za legislativa esclusiva dello Stato la materia “ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione

della polizia amministrativa locale”. Scompare, invece, in Costituzione ogni riferimento alla

polizia locale urbana e rurale. La lettera h) del secondo comma dell’art. 117 ha riprodotto

pressoché integralmente l’art. 1, comma 3, lett. l), della legge n. 59 del 1997, inducendo la

Corte costituzionale, in ragione della connessione testuale con “ordine pubblico” e dell’e-

sclusione esplicita della “polizia amministrativa locale”, nonché in base ai lavori preparatori,

ad un’interpretazione restrittiva della nozione di “sicurezza pubblica”.

11) A.

Ai sensi dell’art. 4, punto 4, lett. b) legge n. 65/1986 le operazioni esterne di polizia,

d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità

dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza.

12) A.

Il comma 2, art. 1, L. 65/1986 stabilisce che i Comuni possono gestire il servizio di

polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato. L’art. 33, D.Lgs.

267/2000, inoltre, stabilisce l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni.

L’associazione di Comuni è uno strumento d’integrazione, finalizzato alla gestione associata

di una molteplicità di funzioni e servizi: in pratica uno strumento dotato di stabilità come

l’unione, ma con un minore numero di vincoli.

L’associazione nasce deputata a sede ideale per il coordinamento delle funzioni e per la defi-

nizione delle politiche di area vasta, con caratteristiche più flessibili rispetto all’unione, al

fine di evitare inutili appesantimenti burocratici e salvaguardare al massimo le peculiarità

delle singole realtà territoriali.

13) B.

L’art. 9 della L. n. 65/1986 ha sancito in maniera chiara ed inequivoca che il coman-

dante del Corpo è il massimo superiore gerarchico e risponde esclusivamente e direttamente

verso il Sindaco e, nei limiti della delega ricevuta dal Sindaco, verso l’assessore, dell’adde-

stramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.