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D.Lgs. 26-3-2001, n. 151
§159
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art. 6, commi 4 e 5) – 1. Le lavoratrici han-
no diritto ad un’indennità giornaliera pari
all’80 per cento della retribuzione per tutto
il periodo del congedo di maternità, anche
in attuazione degli articoli 7, comma 6, e
12, comma 2.
2. L’indennità di maternità, compren-
siva di ogni altra indennità spettante per
malattia, è corrisposta con le modalità di cui
all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicem-
bre 1979, n. 663, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
e con gli stessi criteri previsti per l’eroga-
zione delle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria contro le malattie
(1)
.
3. I periodi di congedo di maternità
devono essere computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti, compresi quel-
li relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computa-
no ai fini del raggiungimento dei limiti di
permanenza nelle liste di mobilità di cui
all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, fermi restando i limiti temporali
di fruizione dell’indennità di mobilità. I
medesimi periodi si computano ai fini del
raggiungimento del limite minimo di sei
mesi di lavoro effettivamente prestato per
poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai
fini della progressione nella carriera, come
attività lavorativa, quando i contratti collet-
tivi non richiedano a tale scopo particolari
requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmen-
te spettanti alla lavoratrice ad altro titolo
non vanno godute contemporaneamente ai
periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di
mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge
23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,
in periodo di congedo di maternità, rifiuta
l’offerta di lavoro, di impiego in opere o
servizi di pubblica utilità, ovvero l’avvia-
mento a corsi di formazione professionale.
(1)
Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 23-4-
2003, n. 115, a decorrere dal 28-5-2003.
23.
Calcolo dell’indennità
. (legge 30
dicembre 1971, n. 1204, art. 16) – 1. Agli
effetti della determinazione della misura
dell’indennità, per retribuzione s’intende la
retribuzione media globale giornaliera del
periodo di paga quadrisettimanale o mensi-
le scaduto ed immediatamente precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il
congedo di maternità.
2. Al suddetto importo va aggiunto il
rateo giornaliero relativo alla gratifica nata-
lizia o alla tredicesima mensilità e agli altri
premi o mensilità o trattamenti accessori
eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzio-
ne gli stessi elementi che vengono conside-
rati agli effetti della determinazione delle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria
per le indennità economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale gior-
naliera si intende l’importo che si ottiene
dividendo per trenta l’importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello
nel corso del quale ha avuto inizio il con-
gedo. Qualora le lavoratrici non abbiano
svolto l’intero periodo lavorativo mensi-
le per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto
per interruzione del rapporto stesso o per
recente assunzione si applica quanto previ-
sto al comma 5, lettera
c
).
5. Nei confronti delle operaie dei settori
non agricoli, per retribuzione media globa-
le giornaliera s’intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto di
lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro
straordinario, l’orario medio effettivamente
praticato superi le otto ore giornaliere, l’im-
porto che si ottiene dividendo l’ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso in considerazione
per il numero dei giorni lavorati o comun-
que retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze orga-
nizzative contingenti dell’azienda o per
particolari ragioni di carattere personale
della lavoratrice, l’orario medio effettiva-
mente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della cate-
goria, l’importo che si ottiene dividendo
l’ammontare complessivo degli emolu-
menti percepiti nel periodo di paga pre-
so in considerazione per il numero delle
ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore
giornaliere di lavoro previste dal contratto
stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro
prevedano, nell’ambito di una settimana,