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1239

D.Lgs. 26-3-2001, n. 151

§159

www.

edises

.it

art. 6, commi 4 e 5) – 1. Le lavoratrici han-

no diritto ad un’indennità giornaliera pari

all’80 per cento della retribuzione per tutto

il periodo del congedo di maternità, anche

in attuazione degli articoli 7, comma 6, e

12, comma 2.

2. L’indennità di maternità, compren-

siva di ogni altra indennità spettante per

malattia, è corrisposta con le modalità di cui

all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicem-

bre 1979, n. 663, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,

e con gli stessi criteri previsti per l’eroga-

zione delle prestazioni dell’assicurazione

obbligatoria contro le malattie

(1)

.

3. I periodi di congedo di maternità

devono essere computati nell’anzianità di

servizio a tutti gli effetti, compresi quel-

li relativi alla tredicesima mensilità o alla

gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computa-

no ai fini del raggiungimento dei limiti di

permanenza nelle liste di mobilità di cui

all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, fermi restando i limiti temporali

di fruizione dell’indennità di mobilità. I

medesimi periodi si computano ai fini del

raggiungimento del limite minimo di sei

mesi di lavoro effettivamente prestato per

poter beneficiare dell’indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai

fini della progressione nella carriera, come

attività lavorativa, quando i contratti collet-

tivi non richiedano a tale scopo particolari

requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmen-

te spettanti alla lavoratrice ad altro titolo

non vanno godute contemporaneamente ai

periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di

mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge

23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che,

in periodo di congedo di maternità, rifiuta

l’offerta di lavoro, di impiego in opere o

servizi di pubblica utilità, ovvero l’avvia-

mento a corsi di formazione professionale.

(1)

Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 23-4-

2003, n. 115, a decorrere dal 28-5-2003.

23.

Calcolo dell’indennità

. (legge 30

dicembre 1971, n. 1204, art. 16) – 1. Agli

effetti della determinazione della misura

dell’indennità, per retribuzione s’intende la

retribuzione media globale giornaliera del

periodo di paga quadrisettimanale o mensi-

le scaduto ed immediatamente precedente a

quello nel corso del quale ha avuto inizio il

congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il

rateo giornaliero relativo alla gratifica nata-

lizia o alla tredicesima mensilità e agli altri

premi o mensilità o trattamenti accessori

eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzio-

ne gli stessi elementi che vengono conside-

rati agli effetti della determinazione delle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria

per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale gior-

naliera si intende l’importo che si ottiene

dividendo per trenta l’importo totale della

retribuzione del mese precedente a quello

nel corso del quale ha avuto inizio il con-

gedo. Qualora le lavoratrici non abbiano

svolto l’intero periodo lavorativo mensi-

le per sospensione del rapporto di lavoro

con diritto alla conservazione del posto

per interruzione del rapporto stesso o per

recente assunzione si applica quanto previ-

sto al comma 5, lettera

c

).

5. Nei confronti delle operaie dei settori

non agricoli, per retribuzione media globa-

le giornaliera s’intende:

a)

nei casi in cui, o per contratto di

lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro

straordinario, l’orario medio effettivamente

praticato superi le otto ore giornaliere, l’im-

porto che si ottiene dividendo l’ammontare

complessivo degli emolumenti percepiti

nel periodo di paga preso in considerazione

per il numero dei giorni lavorati o comun-

que retribuiti;

b)

nei casi in cui, o per esigenze orga-

nizzative contingenti dell’azienda o per

particolari ragioni di carattere personale

della lavoratrice, l’orario medio effettiva-

mente praticato risulti inferiore a quello

previsto dal contratto di lavoro della cate-

goria, l’importo che si ottiene dividendo

l’ammontare complessivo degli emolu-

menti percepiti nel periodo di paga pre-

so in considerazione per il numero delle

ore di lavoro effettuato e moltiplicando il

quoziente ottenuto per il numero delle ore

giornaliere di lavoro previste dal contratto

stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro

prevedano, nell’ambito di una settimana,