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§116. L. 4-8-1977, n. 517
– Norme sulla valutazione degli
alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché
altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico (
pub-
blicata nella G.U. 18-8-1977, n. 224
)
§117. D.M. 9-2-1979
– Programmi, orari di insegnamento e
prove di esame per la scuola media statale (
pubblicato nella
G.U. 20-2-1979, n. 50, S.O.
) (
Rinvio
)
(1)
(1)
Vedi §97. Emanato ex art. 3, L. 31-12-1962, n. 1859, cui si rinvia.
§118. D.L. 28-6-1995, n. 253
– Disposizioni urgenti concernenti l’abo-
lizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione
dei relativi interventi di sostegno e di recupero (
pubblicato nella G.U.
29-6-1995, n. 150
)
(1)
(1)
Convertito, con modificazioni, in L. 8-8-1995, n. 352 (
G.U. 25-8-1995, n. 198
). L’art. 1, co. 2, citata legge,
ha, inoltre, disposto la sanatoria degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti D.L.
29-8-1994, n. 523, D.L. 29-10-1994, n. 607, D.L. 23-12-1994, n. 729, D.L. 25-2-1995, n. 58, D.L. 29-4-1995, n.
136, non convertiti in legge.
1.
Abolizione degli esami di riparazio-
ne e di seconda sessione
– 1. A decorrere
dall’anno scolastico 1994-1995, sono abo-
liti:
a
) gli esami di riparazione negli istituti
e scuole di istruzione secondaria superiore,
ivi compresi gli istituti e scuole di istruzio-
ne secondaria superiore all’estero;
b
) gli esami di seconda sessione per
il conseguimento del titolo di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne e
della licenza di maestro d’arte.
2. [...]
(1)
.
(1)
Modifica gli artt. 74, 193, 194 e 196, D.Lgs.
16-4-1994, n. 297 (
T.U. istruzione
) cui si rinvia.
2.
Interventi didattici ed educativi e
relative modalità di attuazione
– 1. [...]
(1)
.
2. In sede di prima applicazione, i cri-
teri e le modalità per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui
all’articolo 193-
bis
, comma 5, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma
1 del presente articolo, sono definiti entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della legge di conversione del presente
decreto.
3. I Ministri della pubblica istruzione e
degli affari esteri presentano, al termine del
terzo anno scolastico successivo a quello
in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,
una relazione al Parlamento in ordine allo
svolgimento e ai risultati degli interventi
previsti dal presente articolo.
(1)
Inserisce gli artt. 193-
bis
e 193-
ter
, D.Lgs.
16-4-1994, n. 297 (
T.U. istruzione
) cui si rinvia.
3.
Norma finanziaria
– 1. All’onere
derivante dallo svolgimento degli interven-
ti didattici ed educativi integrativi di cui