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edises

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§116. L. 4-8-1977, n. 517

– Norme sulla valutazione degli

alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione nonché

altre norme di modifica dell’ordinamento scolastico (

pub-

blicata nella G.U. 18-8-1977, n. 224

)

§117. D.M. 9-2-1979

– Programmi, orari di insegnamento e

prove di esame per la scuola media statale (

pubblicato nella

G.U. 20-2-1979, n. 50, S.O.

) (

Rinvio

)

(1)

(1)

Vedi §97. Emanato ex art. 3, L. 31-12-1962, n. 1859, cui si rinvia.

§118. D.L. 28-6-1995, n. 253

– Disposizioni urgenti concernenti l’abo-

lizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione

dei relativi interventi di sostegno e di recupero (

pubblicato nella G.U.

29-6-1995, n. 150

)

(1)

(1)

Convertito, con modificazioni, in L. 8-8-1995, n. 352 (

G.U. 25-8-1995, n. 198

). L’art. 1, co. 2, citata legge,

ha, inoltre, disposto la sanatoria degli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti D.L.

29-8-1994, n. 523, D.L. 29-10-1994, n. 607, D.L. 23-12-1994, n. 729, D.L. 25-2-1995, n. 58, D.L. 29-4-1995, n.

136, non convertiti in legge.

1. 

Abolizione degli esami di riparazio-

ne e di seconda sessione

– 1. A decorrere

dall’anno scolastico 1994-1995, sono abo-

liti:

a

) gli esami di riparazione negli istituti

e scuole di istruzione secondaria superiore,

ivi compresi gli istituti e scuole di istruzio-

ne secondaria superiore all’estero;

b

) gli esami di seconda sessione per

il conseguimento del titolo di abilitazione

all’insegnamento nelle scuole materne e

della licenza di maestro d’arte.

2. [...]

(1)

.

(1)

Modifica gli artt. 74, 193, 194 e 196, D.Lgs.

16-4-1994, n. 297 (

T.U. istruzione

) cui si rinvia.

2.

Interventi didattici ed educativi e

relative modalità di attuazione

– 1. [...]

(1)

.

2. In sede di prima applicazione, i cri-

teri e le modalità per la retribuzione delle

prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui

all’articolo 193-

bis

, comma 5, del testo

unico approvato con decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma

1 del presente articolo, sono definiti entro

novanta giorni dalla data di entrata in vigo-

re della legge di conversione del presente

decreto.

3. I Ministri della pubblica istruzione e

degli affari esteri presentano, al termine del

terzo anno scolastico successivo a quello

in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto,

una relazione al Parlamento in ordine allo

svolgimento e ai risultati degli interventi

previsti dal presente articolo.

(1)

Inserisce gli artt. 193-

bis

e 193-

ter

, D.Lgs.

16-4-1994, n. 297 (

T.U. istruzione

) cui si rinvia.

3.

Norma finanziaria

– 1. All’onere

derivante dallo svolgimento degli interven-

ti didattici ed educativi integrativi di cui