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1047

L. 10-12-1997, n. 425

§119

www.

edises

.it

con modificazioni, dalla legge 3 febbraio

2006, n. 27.

2. All’esame di Stato sono ammessi,

altresì, con abbreviazione di un anno per

merito, gli alunni delle scuole statali e pari-

tarie e gli alunni delle scuole pareggiate o

legalmente riconosciute di cui al comma 1,

lettera b), che hanno riportato, nello scruti-

nio finale della penultima classe, non meno

di otto decimi in ciascuna disciplina, che

hanno seguito un regolare corso di studi di

istruzione secondaria superiore e che hanno

riportato una votazione non inferiore a sette

decimi in ciascuna disciplina negli scrutini

finali dei due anni antecedenti il penultimo,

senza essere incorsi in ripetenze nei due

anni predetti, ferme restando le specifiche

disposizioni concernenti la valutazione

dell’insegnamento dell’educazione fisica.

3. Fermo restando quanto disposto

dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati

esterni che non siano in possesso di pro-

mozione all’ultima classe è subordinata

al superamento di un esame preliminare

inteso ad accertare la loro preparazione

sulle materie previste dal piano di studi

dell’anno o degli anni per i quali non siano

in possesso della promozione o dell’idonei-

tà alla classe successiva, nonché su quelle

previste dal piano di studi dell’ultimo anno.

Sostengono altresì l’esame preliminare,

sulle materie previste dal piano di studi

dell’ultimo anno, i candidati in possesso di

idoneità o di promozione all’ultimo anno

che non hanno frequentato il predetto anno

ovvero che non hanno comunque titolo per

essere scrutinati per l’ammissione all’e-

same

(2)

. Si tiene conto anche di crediti

formativi eventualmente acquisiti. Il supe-

ramento dell’esame preliminare, anche in

caso di mancato superamento dell’esame di

Stato, vale come idoneità all’ultima classe.

L’esame preliminare è sostenuto davanti al

consiglio della classe dell’istituto, stata-

le o paritario, collegata alla commissione

alla quale il candidato è stato assegnato; il

candidato è ammesso all’esame di Stato se

consegue un punteggio minimo di sei deci-

mi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. I candidati esterni debbono presen-

tare domanda di ammissione agli esami di

Stato indicando, in ordine preferenziale,

le istituzioni scolastiche in cui intendono

sostenere l’esame al dirigente preposto

all’ufficio scolastico regionale territorial-

mente competente, il quale provvede ad

assegnare i candidati medesimi, nel rispet-

to di quanto previsto dall’articolo 4, agli

istituti scolastici statali o paritari aventi

sede nel comune di residenza del candi-

dato stesso ovvero, in caso di assenza nel

comune dell’indirizzo di studio indicato

nella domanda, nella provincia e, nel caso

di assenza anche in questa del medesimo

indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe

al superamento dell’ambito organizzativo

regionale devono essere autorizzate, previa

valutazione dei motivi addotti, dal dirigen-

te preposto all’ufficio scolastico regionale

di provenienza, al quale va presentata la

relativa richiesta. Gli esami preliminari,

ove prescritti, sono sostenuti dai candidati

esterni presso le istituzioni scolastiche loro

assegnate come sede di esame. La mancata

osservanza delle disposizioni del presente

comma preclude l’ammissione all’esame

di Stato, fatte salve le responsabilità penali,

civili e amministrative a carico dei soggetti

preposti alle istituzioni scolastiche interes-

sate

(3)

.

5. Per i candidati esterni il credito sco-

lastico è attribuito dal consiglio di classe

davanti al quale sostengono l’esame preli-

minare di cui al comma 3 sulla base della

documentazione del curriculum scolastico,

dei crediti formativi e dei risultati delle pro-

ve preliminari. Le esperienze professionali

documentabili possono essere valutate qua-

li crediti formativi.

6. Gli alunni delle classi anteceden-

ti l’ultima, che intendano partecipare agli

esami di Stato in qualità di candidati ester-

ni, devono aver cessato la frequenza prima

del 15 marzo e devono possedere i requisiti

previsti per i medesimi candidati.

7. I candidati non appartenenti a Paesi

dell’Unione europea, che non abbiano fre-

quentato l’ultimo anno di corso di istruzio-

ne secondaria superiore in Italia o presso

istituzioni scolastiche italiane all’estero,

possono sostenere l’esame di Stato in qua-

lità di candidati esterni, secondo le medesi-

me modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

8. Possono sostenere, nella sessione

dello stesso anno, con abbreviazione di un

anno per merito, il corrispondente esame

di qualifica o di licenza di maestro d’ar-

te, rispettivamente gli alunni degli istituti