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L. 10-12-1997, n. 425
§119
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con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27.
2. All’esame di Stato sono ammessi,
altresì, con abbreviazione di un anno per
merito, gli alunni delle scuole statali e pari-
tarie e gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute di cui al comma 1,
lettera b), che hanno riportato, nello scruti-
nio finale della penultima classe, non meno
di otto decimi in ciascuna disciplina, che
hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno
riportato una votazione non inferiore a sette
decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo,
senza essere incorsi in ripetenze nei due
anni predetti, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati
esterni che non siano in possesso di pro-
mozione all’ultima classe è subordinata
al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare la loro preparazione
sulle materie previste dal piano di studi
dell’anno o degli anni per i quali non siano
in possesso della promozione o dell’idonei-
tà alla classe successiva, nonché su quelle
previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare,
sulle materie previste dal piano di studi
dell’ultimo anno, i candidati in possesso di
idoneità o di promozione all’ultimo anno
che non hanno frequentato il predetto anno
ovvero che non hanno comunque titolo per
essere scrutinati per l’ammissione all’e-
same
(2)
. Si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti. Il supe-
ramento dell’esame preliminare, anche in
caso di mancato superamento dell’esame di
Stato, vale come idoneità all’ultima classe.
L’esame preliminare è sostenuto davanti al
consiglio della classe dell’istituto, stata-
le o paritario, collegata alla commissione
alla quale il candidato è stato assegnato; il
candidato è ammesso all’esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei deci-
mi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4. I candidati esterni debbono presen-
tare domanda di ammissione agli esami di
Stato indicando, in ordine preferenziale,
le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l’esame al dirigente preposto
all’ufficio scolastico regionale territorial-
mente competente, il quale provvede ad
assegnare i candidati medesimi, nel rispet-
to di quanto previsto dall’articolo 4, agli
istituti scolastici statali o paritari aventi
sede nel comune di residenza del candi-
dato stesso ovvero, in caso di assenza nel
comune dell’indirizzo di studio indicato
nella domanda, nella provincia e, nel caso
di assenza anche in questa del medesimo
indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe
al superamento dell’ambito organizzativo
regionale devono essere autorizzate, previa
valutazione dei motivi addotti, dal dirigen-
te preposto all’ufficio scolastico regionale
di provenienza, al quale va presentata la
relativa richiesta. Gli esami preliminari,
ove prescritti, sono sostenuti dai candidati
esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente
comma preclude l’ammissione all’esame
di Stato, fatte salve le responsabilità penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti
preposti alle istituzioni scolastiche interes-
sate
(3)
.
5. Per i candidati esterni il credito sco-
lastico è attribuito dal consiglio di classe
davanti al quale sostengono l’esame preli-
minare di cui al comma 3 sulla base della
documentazione del curriculum scolastico,
dei crediti formativi e dei risultati delle pro-
ve preliminari. Le esperienze professionali
documentabili possono essere valutate qua-
li crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi anteceden-
ti l’ultima, che intendano partecipare agli
esami di Stato in qualità di candidati ester-
ni, devono aver cessato la frequenza prima
del 15 marzo e devono possedere i requisiti
previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi
dell’Unione europea, che non abbiano fre-
quentato l’ultimo anno di corso di istruzio-
ne secondaria superiore in Italia o presso
istituzioni scolastiche italiane all’estero,
possono sostenere l’esame di Stato in qua-
lità di candidati esterni, secondo le medesi-
me modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione
dello stesso anno, con abbreviazione di un
anno per merito, il corrispondente esame
di qualifica o di licenza di maestro d’ar-
te, rispettivamente gli alunni degli istituti