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§159
Parte XXV - Tutela della genitorialità e dei minori
1238
articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino
a sei mesi.
19.
Interruzione della gravidanza
. (leg-
ge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) – 1.
L’interruzione della gravidanza, spontanea
o volontaria, nei casi previsti dagli artico-
li 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.
194, è considerata a tutti gli effetti come
malattia.
2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge
22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista
per chiunque cagioni ad una donna, per
colpa, l’interruzione della gravidanza o
un parto prematuro è aumentata se il fatto
è commesso con la violazione delle norme
poste a tutela del lavoro.
20.
Flessibilità del congedo di mater-
nità
. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.
4-
bis
; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12,
comma 2)
(1)
– 1. Ferma restando la dura-
ta complessiva del congedo di maternità,
le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi
dal lavoro a partire dal mese preceden-
te la data presunta del parto e nei quattro
mesi successivi al parto, a condizione che
il medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzio-
ne e tutela della salute nei luoghi di lavo-
ro attestino che tale opzione non arrechi
pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro.
2. Il Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sen-
tite le parti sociali, definisce con proprio
decreto l’elenco dei lavori ai quali non si
applicano le disposizioni del comma 1.
(1)
Articolo aggiunto dell’art. 2, D.Lgs. 15-6-
2015, n. 80.
21.
Documentazione
. (legge 30 dicem-
bre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e
28)
(1)
– 1. Prima dell’inizio del periodo
di divieto di lavoro di cui all’articolo 16,
lettera
a
), le lavoratrici devono consegna-
re al datore di lavoro e all’istituto erogato-
re dell’indennità di maternità il certificato
medico indicante la data presunta del par-
to. La data indicata nel certificato fa stato,
nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-
bis
. Il certificato medico di gravidan-
za indicante la data presunta del parto deve
essere inviato all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) esclusivamente
per via telematica direttamente dal medico
del Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionato, secondo le modalità e uti-
lizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare,
entro trenta giorni, il certificato di nascita
del figlio, ovvero la dichiarazione sostituti-
va, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
2-
bis
. La trasmissione all’INPS del cer-
tificato di parto o del certificato di interru-
zione di gravidanza deve essere effettuata
esclusivamente per via telematica dalla
competente struttura sanitaria pubblica o
privata convenzionata con il Servizio sani-
tario nazionale, secondo le modalità e uti-
lizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
[2-
ter
. Le modalità di comunicazione
di cui ai commi 1-
bis
e 2-
bis
trovano appli-
cazione a decorrere dal duecento settantesi-
mo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto interministeriale di cui al
comma 1-
bis
].
[2-
quater
. Fino alla scadenza del termi-
ne di cui al comma 2-
ter
rimane in vigore
l’obbligo per la lavoratrice di consegnare
all’INPS il certificato medico di gravidanza
indicante la data presunta del parto, a sen-
si del comma 1, nonché la dichiarazione
sostitutiva attestante la data del parto, ai
sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni].
(1)
Articolo da ultimo modificato (con modifiche
ai commi 1
bis
e 2
bis
e abrogazioni dei commi 2
ter
e
2
quater
) con decorrenza 14 settembre 2016,
ex
art. 61,
D.Lgs. 26-8-2016, n. 179.
In precedenza l’articolo è stato modificato dall’art.
8, D.L. 30-12-2013, n. 150, conv. in L. 27-2-2014, n.
15 e dall’art. 34, D.L. 21-6-2013, n. 69, conv. in L. 9-8-
2013, n. 98.
22.
Trattamento economico e norma-
tivo
. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9
dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-
vertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,