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§159

Parte XXV - Tutela della genitorialità e dei minori

1238

articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino

a sei mesi.

19.

Interruzione della gravidanza

. (leg-

ge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 20) – 1.

L’interruzione della gravidanza, spontanea

o volontaria, nei casi previsti dagli artico-

li 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.

194, è considerata a tutti gli effetti come

malattia.

2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge

22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista

per chiunque cagioni ad una donna, per

colpa, l’interruzione della gravidanza o

un parto prematuro è aumentata se il fatto

è commesso con la violazione delle norme

poste a tutela del lavoro.

20.

Flessibilità del congedo di mater-

nità

. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art.

4-

bis

; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 12,

comma 2)

(1)

– 1. Ferma restando la dura-

ta complessiva del congedo di maternità,

le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi

dal lavoro a partire dal mese preceden-

te la data presunta del parto e nei quattro

mesi successivi al parto, a condizione che

il medico specialista del Servizio sanitario

nazionale o con esso convenzionato e il

medico competente ai fini della prevenzio-

ne e tutela della salute nei luoghi di lavo-

ro attestino che tale opzione non arrechi

pregiudizio alla salute della gestante e del

nascituro.

2. Il Ministro del lavoro e della previ-

denza sociale, di concerto con i Ministri

della sanità e per la solidarietà sociale, sen-

tite le parti sociali, definisce con proprio

decreto l’elenco dei lavori ai quali non si

applicano le disposizioni del comma 1.

(1)

Articolo aggiunto dell’art. 2, D.Lgs. 15-6-

2015, n. 80.

21.

Documentazione

. (legge 30 dicem-

bre 1971, n. 1204, articoli 4, comma 5, e

28)

(1)

– 1. Prima dell’inizio del periodo

di divieto di lavoro di cui all’articolo 16,

lettera

a

), le lavoratrici devono consegna-

re al datore di lavoro e all’istituto erogato-

re dell’indennità di maternità il certificato

medico indicante la data presunta del par-

to. La data indicata nel certificato fa stato,

nonostante qualsiasi errore di previsione.

1-

bis

. Il certificato medico di gravidan-

za indicante la data presunta del parto deve

essere inviato all’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) esclusivamente

per via telematica direttamente dal medico

del Servizio sanitario nazionale o con esso

convenzionato, secondo le modalità e uti-

lizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.

2. La lavoratrice è tenuta a presentare,

entro trenta giorni, il certificato di nascita

del figlio, ovvero la dichiarazione sostituti-

va, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445.

2-

bis

. La trasmissione all’INPS del cer-

tificato di parto o del certificato di interru-

zione di gravidanza deve essere effettuata

esclusivamente per via telematica dalla

competente struttura sanitaria pubblica o

privata convenzionata con il Servizio sani-

tario nazionale, secondo le modalità e uti-

lizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.

[2-

ter

. Le modalità di comunicazione

di cui ai commi 1-

bis

e 2-

bis

trovano appli-

cazione a decorrere dal duecento settantesi-

mo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto interministeriale di cui al

comma 1-

bis

].

[2-

quater

. Fino alla scadenza del termi-

ne di cui al comma 2-

ter

rimane in vigore

l’obbligo per la lavoratrice di consegnare

all’INPS il certificato medico di gravidanza

indicante la data presunta del parto, a sen-

si del comma 1, nonché la dichiarazione

sostitutiva attestante la data del parto, ai

sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, e successive

modificazioni].

(1)

Articolo da ultimo modificato (con modifiche

ai commi 1

bis

e 2

bis

e abrogazioni dei commi 2

ter

e

2

quater

) con decorrenza 14 settembre 2016,

ex

art. 61,

D.Lgs. 26-8-2016, n. 179.

In precedenza l’articolo è stato modificato dall’art.

8, D.L. 30-12-2013, n. 150, conv. in L. 27-2-2014, n.

15 e dall’art. 34, D.L. 21-6-2013, n. 69, conv. in L. 9-8-

2013, n. 98.

22.

Trattamento economico e norma-

tivo

. (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,

articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9

dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2;

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, con-

vertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,