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§144-ter
Parte XXI - Alunni stranieri
1170
2. Nei casi previsti dall’art. 4, com-
ma 1, lettere
a
),
b
) e
d
), la verifica di cui
al comma 1 è effettuata dalla questura
attraverso il riscontro della documentazio-
ne da allegare alla richiesta di rilascio del
permesso di soggiorno e, nei casi previsti
dall’art. 4, comma 1, lettere
c
) ed
e
) attra-
verso l’accertamento delle condizioni o dei
titoli dichiarati dallo straniero.
6.
Ruolo del prefetto e dei consigli ter-
ritoriali per l’immigrazione
. – 1. Il prefetto
territorialmente competente, individua in
ambito provinciale le sedi per lo svolgi-
mento del test di cui all’art. 3, anche attra-
verso accordi con gli enti locali e le istitu-
zioni scolastiche.
2. I consigli territoriali per l’immigrazio-
ne di cui all’art. 3, comma 6, del Testo unico,
anche attraverso accordi con enti pubblici e
privati e con associazioni attive nel campo
dell’assistenza agli immigrati, nell’ambito
delle risorse statali e comunitarie disponi-
bili, promuovono progetti di informazione
per illustrare le modalità di attestazione della
conoscenza della lingua italiana ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e progetti per
la preparazione al test di cui all’art. 3.
7.
Disposizioni finali ed entrata in
vigore
. – 1. Dall’attuazione delle disposi-
zioni del presente decreto non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
2. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applica a decorrere dal centot-
tantesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
Allegato A
(art. 4, comma 1, lettera a)
Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzio-
ne, dell’università e della ricerca:
1) Università degli studi di Roma Tre;
2) Università per stranieri di Perugia;
3) Università per stranieri di Siena;
4) Società Dante Alighieri.
§144-
bis
. D.M. 5-9-2014, n. 718
– Osservatorio nazionale per
l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura
§144-
ter
. L. 7-4-2017, n. 47
–
Disposizioni in materia di misure di pro-
tezione dei minori stranieri non accompagnati (
pubblicato nella G.U.
21-4-2017, n. 93
) (
Articoli estratti
)
1.
Ambito di applicazione
. – 1. I minori
stranieri non accompagnati sono titolari dei
diritti in materia di protezione dei minori a
parità di trattamento con i minori di cittadi-
nanza italiana o dell’Unione europea.
2. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano ai minori stranieri non
accompagnati, in ragione della loro condi-
zione di maggiore vulnerabilità.
2.
Definizione
. – 1. Ai fini di cui alla
presente legge, per minore straniero non
accompagnato presente nel territorio dello
Stato si intende il minorenne non avente
cittadinanza italiana o dell’Unione europea
che si trova per qualsiasi causa nel territo-
rio dello Stato o che è altrimenti sottoposto
alla giurisdizione italiana, privo di assisten-
za e di rappresentanza da parte dei genitori
o di altri adulti per lui legalmente respon-
sabili in base alle leggi vigenti nell’ordina-
mento italiano.
14.
Diritto alla salute e all’istruzione
.
– 1. Al comma 1 dell’articolo 34
del testo
unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: