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.it

§144-ter

Parte XXI - Alunni stranieri

1170

2. Nei casi previsti dall’art. 4, com-

ma 1, lettere

a

),

b

) e

d

), la verifica di cui

al comma 1 è effettuata dalla questura

attraverso il riscontro della documentazio-

ne da allegare alla richiesta di rilascio del

permesso di soggiorno e, nei casi previsti

dall’art. 4, comma 1, lettere

c

) ed

e

) attra-

verso l’accertamento delle condizioni o dei

titoli dichiarati dallo straniero.

6.

Ruolo del prefetto e dei consigli ter-

ritoriali per l’immigrazione

. – 1. Il prefetto

territorialmente competente, individua in

ambito provinciale le sedi per lo svolgi-

mento del test di cui all’art. 3, anche attra-

verso accordi con gli enti locali e le istitu-

zioni scolastiche.

2. I consigli territoriali per l’immigrazio-

ne di cui all’art. 3, comma 6, del Testo unico,

anche attraverso accordi con enti pubblici e

privati e con associazioni attive nel campo

dell’assistenza agli immigrati, nell’ambito

delle risorse statali e comunitarie disponi-

bili, promuovono progetti di informazione

per illustrare le modalità di attestazione della

conoscenza della lingua italiana ai fini del

rilascio del permesso di soggiorno CE per

soggiornanti di lungo periodo e progetti per

la preparazione al test di cui all’art. 3.

7.

Disposizioni finali ed entrata in

vigore

. – 1. Dall’attuazione delle disposi-

zioni del presente decreto non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

2. Il presente decreto sarà pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana e si applica a decorrere dal centot-

tantesimo giorno successivo a quello della

sua pubblicazione.

Allegato A

(art. 4, comma 1, lettera a)

Enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell’istruzio-

ne, dell’università e della ricerca:

1) Università degli studi di Roma Tre;

2) Università per stranieri di Perugia;

3) Università per stranieri di Siena;

4) Società Dante Alighieri.

§144-

bis

. D.M. 5-9-2014, n. 718

– Osservatorio nazionale per

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura

§144-

ter

. L. 7-4-2017, n. 47

Disposizioni in materia di misure di pro-

tezione dei minori stranieri non accompagnati (

pubblicato nella G.U.

21-4-2017, n. 93

) (

Articoli estratti

)

1.

Ambito di applicazione

. – 1. I minori

stranieri non accompagnati sono titolari dei

diritti in materia di protezione dei minori a

parità di trattamento con i minori di cittadi-

nanza italiana o dell’Unione europea.

2. Le disposizioni di cui alla presente

legge si applicano ai minori stranieri non

accompagnati, in ragione della loro condi-

zione di maggiore vulnerabilità.

2.

Definizione

. – 1. Ai fini di cui alla

presente legge, per minore straniero non

accompagnato presente nel territorio dello

Stato si intende il minorenne non avente

cittadinanza italiana o dell’Unione europea

che si trova per qualsiasi causa nel territo-

rio dello Stato o che è altrimenti sottoposto

alla giurisdizione italiana, privo di assisten-

za e di rappresentanza da parte dei genitori

o di altri adulti per lui legalmente respon-

sabili in base alle leggi vigenti nell’ordina-

mento italiano.

14.

Diritto alla salute e all’istruzione

.

– 1. Al comma 1 dell’articolo 34

del testo

unico è aggiunta, in fine, la seguente lettera: