

www.
edises
.it
§119
Parte XVI - Valutazione, scrutini ed esami
1046
all’articolo 193-
bis
, comma 1, primo periodo,
del testo unico approvato con decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall’ar-
ticolo 2 del presente decreto, pari ad annue
lire 260.180 milioni a decorrere dall’anno
finanziario 1995 ed a regime, si provvede,
quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello
stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello
stato di previsione del Ministero della pub-
blica istruzione per l’anno finanziario 1995 e
corrispondenti capitoli per gli anni successi-
vi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-
1997, al capitolo 6856 dello stato di previsio-
ne del Ministero del tesoro per l’anno 1995,
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione
per lire 54.420 milioni e parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri per lire 180 milioni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.
4.
Entrata in vigore
– 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
§119. L. 10-12-1997, n. 425
– Disposizioni per la riforma degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
(
pubblicata nella G.U. 12-12-1997, n. 289
)
(1)
(1)
Con effetto dall’1 settembre 2018 sono abrogati gli articoli 1, 2 commi 1-7, 3, 4 commi 1-9 e commi 11 e
12, 5 e 6 della presente legge,
ex
art. 26, co. 4, D.Lgs. 13-4-2017, n. 62.
1.
Finalità e disciplina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-
zione secondaria superiore
.
(1)
– 1. Gli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio
di istruzione secondaria superiore hanno
come fine l’analisi e la verifica della pre-
parazione di ciascun candidato in relazione
agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo di studi; essi si sostengo-
no al termine del corso di studi della scuola
secondaria superiore e, per gli istituti pro-
fessionali e per gli istituti d’arte, al termine
dei corsi integrativi.
2. Il Governo è autorizzato a discipli-
nare gli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superio-
re e le materie ad essi connesse con rego-
lamento da adottare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto delle norme generali
di cui agli articoli da 2 a 6 della presente
legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2
entra in vigore con l’inizio dell’anno suc-
cessivo a quello in corso alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
esso detta anche le disposizioni transitorie:
a)
per l’applicazione graduale della
nuova disciplina degli esami di Stato nei
primi due anni scolastici, anche con riferi-
mento al valore abilitante dei titoli di stu-
dio;
b)
per la predisposizione e l’invio alle
scuole, da parte del Ministero della pubbli-
ca istruzione, delle istruzioni relative alle
caratteristiche della terza prova scritta e
delle modalità relative alla sua predisposi-
zione.
(1)
Per l’abrogazione v. nota
(1)
sub
epigrafe.
2.
Ammissione
.
(1)
– 1. All’esame di
Stato sono ammessi:
a)
gli alunni delle scuole statali e pari-
tarie che abbiano frequentato l’ultimo anno
di corso, siano stati valutati positivamente
in sede di scrutinio finale e abbiano comun-
que saldato i debiti formativi contratti nei
precedenti anni scolastici, secondo moda-
lità definite con decreto del Ministro della
pubblica istruzione;
b)
alle stesse condizioni e con i requisi-
ti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuo-
le pareggiate o legalmente riconosciute
nelle quali continuano a funzionare corsi di
studio, fino al loro completamento, ai sen-
si dell’articolo 1
bis
, comma 6, del decreto
legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,