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§119

Parte XVI - Valutazione, scrutini ed esami

1046

all’articolo 193-

bis

, comma 1, primo periodo,

del testo unico approvato con decreto legisla-

tivo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dall’ar-

ticolo 2 del presente decreto, pari ad annue

lire 260.180 milioni a decorrere dall’anno

finanziario 1995 ed a regime, si provvede,

quanto a lire 205.580 milioni, a carico dello

stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello

stato di previsione del Ministero della pub-

blica istruzione per l’anno finanziario 1995 e

corrispondenti capitoli per gli anni successi-

vi, e, quanto a lire 54.600 milioni, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-

1997, al capitolo 6856 dello stato di previsio-

ne del Ministero del tesoro per l’anno 1995,

parzialmente utilizzando l’accantonamento

relativo al Ministero della pubblica istruzione

per lire 54.420 milioni e parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al Ministero

degli affari esteri per lire 180 milioni.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occor-

renti variazioni di bilancio.

4.

Entrata in vigore

– 1. Il presente

decreto entra in vigore il giorno stesso della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana e sarà presentato

alle Camere per la conversione in legge.

§119. L. 10-12-1997, n. 425

– Disposizioni per la riforma degli esami

di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(

pubblicata nella G.U. 12-12-1997, n. 289

)

(1)

(1)

Con effetto dall’1 settembre 2018 sono abrogati gli articoli 1, 2 commi 1-7, 3, 4 commi 1-9 e commi 11 e

12, 5 e 6 della presente legge,

ex

art. 26, co. 4, D.Lgs. 13-4-2017, n. 62.

1.

Finalità e disciplina degli esami di

Stato conclusivi dei corsi di studio di istru-

zione secondaria superiore

.

(1)

– 1. Gli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio

di istruzione secondaria superiore hanno

come fine l’analisi e la verifica della pre-

parazione di ciascun candidato in relazione

agli obiettivi generali e specifici propri di

ciascun indirizzo di studi; essi si sostengo-

no al termine del corso di studi della scuola

secondaria superiore e, per gli istituti pro-

fessionali e per gli istituti d’arte, al termine

dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a discipli-

nare gli esami di Stato conclusivi dei corsi

di studio di istruzione secondaria superio-

re e le materie ad essi connesse con rego-

lamento da adottare ai sensi dell’articolo

17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,

n. 400, nel rispetto delle norme generali

di cui agli articoli da 2 a 6 della presente

legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2

entra in vigore con l’inizio dell’anno suc-

cessivo a quello in corso alla data della

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;

esso detta anche le disposizioni transitorie:

a)

per l’applicazione graduale della

nuova disciplina degli esami di Stato nei

primi due anni scolastici, anche con riferi-

mento al valore abilitante dei titoli di stu-

dio;

b)

per la predisposizione e l’invio alle

scuole, da parte del Ministero della pubbli-

ca istruzione, delle istruzioni relative alle

caratteristiche della terza prova scritta e

delle modalità relative alla sua predisposi-

zione.

(1)

Per l’abrogazione v. nota

(1)

sub

epigrafe.

2.

Ammissione

.

(1)

– 1. All’esame di

Stato sono ammessi:

a)

gli alunni delle scuole statali e pari-

tarie che abbiano frequentato l’ultimo anno

di corso, siano stati valutati positivamente

in sede di scrutinio finale e abbiano comun-

que saldato i debiti formativi contratti nei

precedenti anni scolastici, secondo moda-

lità definite con decreto del Ministro della

pubblica istruzione;

b)

alle stesse condizioni e con i requisi-

ti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuo-

le pareggiate o legalmente riconosciute

nelle quali continuano a funzionare corsi di

studio, fino al loro completamento, ai sen-

si dell’articolo 1

bis

, comma 6, del decreto

legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito,