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1.1
L’infermiere come professionista della salute
Quando si parla di
professione infermieristica
si fa riferimento alla scienza di pro-
muovere, recuperare e conservare la
salute delle persone
. Nello Stato italiano questa
professione è regolamentata fin dai primi decenni del secolo scorso: il
regio decreto-
legge 15 agosto 1925, n. 1832
prevedeva che le facoltà universitarie, i Comuni e le isti-
tuzioni di pubblica beneficenza e assistenza sociale potessero istituire apposite scuole
professionali ove, al termine della frequentazione di un corso biennale teorico-pratico
con relativo tirocinio, si conseguiva un diploma di Stato per l’esercizio della professione
di infermiere. Il diploma costituiva titolo di preferenza per l’assunzione a servizio negli
ospedali dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e degli altri enti morali.
Nel 1959 il Comitato Centrale della Federazione IP.AS.VI. (
Infermieri professionali,
assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia
) cominciò a discutere della necessità di mettere a
punto una normativa deontologica per gli appartenenti alla professione infermieristica
e, nel 1960, fu emanato il primo codice deontologico delle infermiere italiane (che segna
un momento importante nella costruzione dell’identità professionale). Con il D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 10, la competenza sulla formazione infermieristica passò dal livello
statale a quello regionale anche se la determinazione dei corsi, nonché la regolamenta-
zione degli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione, restavano di
competenza decisionale dello Stato. A partire dagli anni Novanta il percorso formativo
fu oggetto di un profondo rinnovamento che vide il progressivo e definitivo trasferi-
mento della competenza in campo di formazione infermieristica dal livello scolastico
regionale a quello universitario. In seguito all’emanazione della legge 19 novembre 1990
n. 341 che riformò gli ordinamenti didattici universitari, infatti, il Ministero dell’Uni-
versità e della Ricerca Scientifica autorizzò un anno dopo, con il D.M. 2 dicembre 1991
n. 390, le facoltà di Medicina a istituire il diploma di laurea triennale in scienze infer-
mieristiche, successivamente denominato diploma universitario per infermiere (D.M.
24 luglio 1996 - tabella XVIII ter).
Nel frattempo il Ministro della Sanità, con
decreto n. 739 del 14 settembre 1994
,
nel dettare le prime disposizioni specifiche in relazione alla figura e al profilo professio-
nale, definì l’infermiere come “
l’operatore sanitario che in possesso del diploma universitario
abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermie-
ristica
” e ribadì che il percorso formativo si concludeva con il rilascio di un attestato di
formazione specialistica che costituiva titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni
specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative.
Il 12 maggio 1999, in occasione della
Giornata internazionale dell’infermiere
, fu pre-
sentato il terzo Codice deontologico dell’infermiere, il cui obiettivo era
“
indicare le ca-
ratteristiche della mission infermieristica in modo da dare spazio alle esigenze di autonomia
Capitolo 1
L’assistenza infermieristica