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PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

www.

edises

.it

conferma della consegna, dopo l’invio del messaggio, l’ufficio giudiziario mittente

ricevere una RdA, con data e ora, che viene conservata nel fascicolo informatico.

Per effetto della L. 22 febbraio 2010, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2009,

n. 193, che ha introdotto nel corpo del codice di procedura civile l’art. 149bis

, si ef­

fettuano a mezzo PEC anche le

notificazioni

. Si richiama, su quest’argomento, quan­

to detto nel

Capitolo 6

(par. 6.7.7) di questa stessa parte.

7.7

Il rilascio di copie

Il diritto di estrarre – con modalità telematiche – duplicati, copie analogiche o infor­

matiche degli atti e dei provvedimenti, ricevendole all’indirizzo di posta elettronica

certificata, con attestazione di conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fasci­

colo informatico, è riconosciuto:

al difensore;

al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio

personalmente;

al consulente tecnico;

al professionista delegato;

al curatore;

al commissario giudiziale.

Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo in­

formatico e munite dell’attestazione di conformità, equivalgono all’originale.

7.8

I pagamenti telematici

Si possono eseguire con modalità telematica, utilizzando le funzionalità del PCT,

i pagamenti relativi alle

spese di giustizia

, ai

diritti

e al

contributo unificato

, con

valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento è stato effettuato.

Il versamento è eseguito con gli strumenti del circuito bancario o postale.

Dopo che l’operazione è stata eseguita, il sistema rilascia ricevuta di avvenuto versa­

mento, firmata digitalmente dal prestatore del servizio e contenente l’identificativo

univoco di pagamento.

La ricevuta così ottenuta può essere consegnata materialmente o per via telematica

all’ufficio giudiziario come quale attestazione dell’avvenuto pagamento.