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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
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edises
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conferma della consegna, dopo l’invio del messaggio, l’ufficio giudiziario mittente
ricevere una RdA, con data e ora, che viene conservata nel fascicolo informatico.
Per effetto della L. 22 febbraio 2010, n. 24, di conversione del D.L. 29 dicembre 2009,
n. 193, che ha introdotto nel corpo del codice di procedura civile l’art. 149bis
, si ef
fettuano a mezzo PEC anche le
notificazioni
. Si richiama, su quest’argomento, quan
to detto nel
Capitolo 6
(par. 6.7.7) di questa stessa parte.
7.7
•
Il rilascio di copie
Il diritto di estrarre – con modalità telematiche – duplicati, copie analogiche o infor
matiche degli atti e dei provvedimenti, ricevendole all’indirizzo di posta elettronica
certificata, con attestazione di conformità ai corrispondenti atti contenuti nel fasci
colo informatico, è riconosciuto:
al difensore;
al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente;
al consulente tecnico;
al professionista delegato;
al curatore;
al commissario giudiziale.
Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo in
formatico e munite dell’attestazione di conformità, equivalgono all’originale.
7.8
•
I pagamenti telematici
Si possono eseguire con modalità telematica, utilizzando le funzionalità del PCT,
i pagamenti relativi alle
spese di giustizia
, ai
diritti
e al
contributo unificato
, con
valore liberatorio per il soggetto a nome del quale il pagamento è stato effettuato.
Il versamento è eseguito con gli strumenti del circuito bancario o postale.
Dopo che l’operazione è stata eseguita, il sistema rilascia ricevuta di avvenuto versa
mento, firmata digitalmente dal prestatore del servizio e contenente l’identificativo
univoco di pagamento.
La ricevuta così ottenuta può essere consegnata materialmente o per via telematica
all’ufficio giudiziario come quale attestazione dell’avvenuto pagamento.