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CAPITOLO

7

Il processo telematico

121

www.

edises

.it

7.2

Il Portale dei Servizi Telematici

Il Portale dei Servizi Telematici (PST) – disciplinato dall’art. 6 del D.M. n. 44/2011 –

è la struttura tecnologicaorganizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi

disponibili dal dominio «Giustizia».

Il PST, raggiungibile all’indirizzo

https://pst.giustizia.it,

consente l’accesso alle in­

formazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla nor­

mativa in materia di protezione dei dati personali.

Il PST, inoltre, mette a disposizione i servizi di pagamento telematico e, in un’appo­

sita area, a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, i documenti che

contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta

elettronica certificata.

Il PST, infine, consente accesso – senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di

identificazione e requisiti di legittimazione – alle informazioni e alla documenta­

zione sui servizi telematici del dominio «Giustizia», alle raccolte giurisprudenziali e

alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese

disponibili in forma anonima.

Tramite il PST, il professionista può effettuare, in completa autonomia e gratuita­

mente, la registrazione del proprio indirizzo PEC all’interno del ReGIndE per l’a­

bilitazione alla ricezione delle notifiche telematiche effettuate dalla cancelleria e al

deposito telematico degli atti.

7.3

I Punti di Accesso e il servizio PolisWeb

Si è accennato a come con il D.M. n. 44/2011 gli avvocati, e gli altri soggetti abilitati,

esterni al dominio «Giustizia», non abbiano più l’obbligo di essere iscritti a un Punto

di Accesso (PdA).

Antecedentemente al 2011 il PdA, infrastruttura informatica gestita dal Ministero

della Giustizia o da soggetti privati autorizzati, si occupava – per conto del professio­

nista iscritto – delle attività di invio di atti telematici, nonché di ricezione di comu­

nicazioni e ricevute, attraverso un indirizzo interno di

posta elettronica certificata

creato apposta per l’espletamento di questa funzionalità.

Con le regole tecniche del 2011, per fruire dei servizi del PCT, è sufficiente una ca­

sella di posta elettronica certificata, da cui poter inviare atti e in cui poter ricevere i

biglietti di cancelleria e qualsiasi comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari

o da altri soggetti processuali abilitati all’utilizzo del sistema (se pensi, per esempio,

alle notifiche che l’avvocato deve effettuare al procuratore costituito di controparte).

Il PdA resta comunque un valido strumento per gestire il PCT e poter consultare i

registri di cancelleria. In particolare, il PdA permette di stabilire una connessione

via Internet con il sistema di controllo degli accessi di

PolisWeb

, la sottostruttura co­

stituita dall’applicazione per la consultazione da remoto dei registri informatici delle

cancellerie dei tribunali, delle Corti d’appello e degli altri uffici giudiziari, nonché

dei documenti riguardanti un procedimento. La connessione utilizza il protocollo

HTTPS che consente di stabilire un canale trasmissivo crittografato.