

CAPITOLO
7
Il processo telematico
121
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edises
.it
7.2
•
Il Portale dei Servizi Telematici
Il Portale dei Servizi Telematici (PST) – disciplinato dall’art. 6 del D.M. n. 44/2011 –
è la struttura tecnologicaorganizzativa che fornisce l’accesso ai servizi telematici resi
disponibili dal dominio «Giustizia».
Il PST, raggiungibile all’indirizzo
https://pst.giustizia.it,consente l’accesso alle in
formazioni, ai dati e ai provvedimenti giudiziari secondo quanto previsto dalla nor
mativa in materia di protezione dei dati personali.
Il PST, inoltre, mette a disposizione i servizi di pagamento telematico e, in un’appo
sita area, a disposizione dei soggetti abilitati e degli utenti privati, i documenti che
contengono dati sensibili oppure che eccedono le dimensioni del messaggio di posta
elettronica certificata.
Il PST, infine, consente accesso – senza l’impiego di apposite credenziali, sistemi di
identificazione e requisiti di legittimazione – alle informazioni e alla documenta
zione sui servizi telematici del dominio «Giustizia», alle raccolte giurisprudenziali e
alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, che vengono rese
disponibili in forma anonima.
Tramite il PST, il professionista può effettuare, in completa autonomia e gratuita
mente, la registrazione del proprio indirizzo PEC all’interno del ReGIndE per l’a
bilitazione alla ricezione delle notifiche telematiche effettuate dalla cancelleria e al
deposito telematico degli atti.
7.3
•
I Punti di Accesso e il servizio PolisWeb
Si è accennato a come con il D.M. n. 44/2011 gli avvocati, e gli altri soggetti abilitati,
esterni al dominio «Giustizia», non abbiano più l’obbligo di essere iscritti a un Punto
di Accesso (PdA).
Antecedentemente al 2011 il PdA, infrastruttura informatica gestita dal Ministero
della Giustizia o da soggetti privati autorizzati, si occupava – per conto del professio
nista iscritto – delle attività di invio di atti telematici, nonché di ricezione di comu
nicazioni e ricevute, attraverso un indirizzo interno di
posta elettronica certificata
creato apposta per l’espletamento di questa funzionalità.
Con le regole tecniche del 2011, per fruire dei servizi del PCT, è sufficiente una ca
sella di posta elettronica certificata, da cui poter inviare atti e in cui poter ricevere i
biglietti di cancelleria e qualsiasi comunicazione proveniente dagli uffici giudiziari
o da altri soggetti processuali abilitati all’utilizzo del sistema (se pensi, per esempio,
alle notifiche che l’avvocato deve effettuare al procuratore costituito di controparte).
Il PdA resta comunque un valido strumento per gestire il PCT e poter consultare i
registri di cancelleria. In particolare, il PdA permette di stabilire una connessione
via Internet con il sistema di controllo degli accessi di
PolisWeb
, la sottostruttura co
stituita dall’applicazione per la consultazione da remoto dei registri informatici delle
cancellerie dei tribunali, delle Corti d’appello e degli altri uffici giudiziari, nonché
dei documenti riguardanti un procedimento. La connessione utilizza il protocollo
HTTPS che consente di stabilire un canale trasmissivo crittografato.