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CAPITOLO

7

Il processo telematico

123

www.

edises

.it

7.5

Il deposito degli atti

Per depositare telematicamente gli atti e i documenti di un procedimento è indi­

spensabile un software detto «

redattore di atti

» o, più semplicemente, «imbustatore».

Il redattore, infatti, permette la creazione della cd. «

busta telematica

», un file con­

tenente gli atti da depositare digitalmente sottoscritti, gli allegati e i dati relativi al

procedimento, nonché l’indice dei contenuti.

L’atto e i suoi allegati vengono inviati utilizzando un messaggio di PEC indirizzato

all’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento. Dal momento che il

messaggio di posta deve essere conforme a una specifica sintassi tecnica, e deve ri­

spettare specifici formati previsti dalle regole tecniche, il redattore gestisce anche

l’invio del messaggio, compilando i file informatici che permettono alla cancelleria

di identificare il contenuto della busta e indirizzarlo nel relativo fascicolo virtuale.

Dopo che il messaggio di posta è stato inviato, il gestore di PEC del depositante

restituisce al depositante la

Ricevuta di Accettazione

(RdA) e

invia il messaggio al

gestore di PEC del Ministero della Giustizia che, a sua volta, restituisce la

Ricevuta

di Avvenuta Consegna

(RdAC). La busta telematica si intende ricevuta nel momento

in cui la RdAC viene generata e resa disponibile nella casella di PEC del depositante.

Il gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, effettuato il download

del messaggio di PEC, e verificata la presenza del depositante nel ReGIndE, recupera

dal gestore di PEC, sempre del Ministero della Giustizia, la RdA e la salva nel fasci­

colo informatico.

Il messaggio con l’esito dei controlli automatici viene inviato dal

gestore di PEC del

Ministero della Giustizia al gestore di PEC del depositante, che rende disponibile

l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante e

invia al gestore

di PEC del Ministero la RdAC. Questa è recuperata dal gestore dei servizi telematici

e salvata nel fascicolo informatico.

Attraverso il sistema di gestione dei registri, l’

operatore di cancelleria o dell’ufficio

NEP

accetta l’atto, che viene inserito nel fascicolo informatico. A questo punto il ge­

store dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al depositante, la cui RdA viene

recuperata dal gestore di PEC del Ministero e salvata dal gestore dei servizi telematici

nel fascicolo informatico.

L’esito dell’intervento dell’ufficio viene comunicato dal gestore di PEC del Ministero

al gestore di PEC del depositante che, dopo aver reso disponibile il messaggio nella

casella di PEC del depositante, invia al gestore di PEC del Ministero la RdAC. Recu­

perata dal gestore dei servizi telematici, la RdAC è salvata nel fascicolo informatico.

Su quest’argomento si rinvia inoltre a quanto si è detto nel

Capitolo 6

(par. 6.11) di

questa stessa Parte.

7.6

Le comunicazioni e le notificazioni telematiche

Il PCT permette agli uffici giudiziari di effettuare per via telematica, presso l’indiriz­

zo di PEC dei destinatari, le

comunicazioni

relative ai procedimenti.

All’indirizzo registrato nel ReGIndE, il destinatario abilitato riceve un messaggio

di posta con il testo della comunicazione, l’oggetto e i file con i dati strutturati. A