

CAPITOLO
7
Il processo telematico
123
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edises
.it
7.5
•
Il deposito degli atti
Per depositare telematicamente gli atti e i documenti di un procedimento è indi
spensabile un software detto «
redattore di atti
» o, più semplicemente, «imbustatore».
Il redattore, infatti, permette la creazione della cd. «
busta telematica
», un file con
tenente gli atti da depositare digitalmente sottoscritti, gli allegati e i dati relativi al
procedimento, nonché l’indice dei contenuti.
L’atto e i suoi allegati vengono inviati utilizzando un messaggio di PEC indirizzato
all’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende il procedimento. Dal momento che il
messaggio di posta deve essere conforme a una specifica sintassi tecnica, e deve ri
spettare specifici formati previsti dalle regole tecniche, il redattore gestisce anche
l’invio del messaggio, compilando i file informatici che permettono alla cancelleria
di identificare il contenuto della busta e indirizzarlo nel relativo fascicolo virtuale.
Dopo che il messaggio di posta è stato inviato, il gestore di PEC del depositante
restituisce al depositante la
Ricevuta di Accettazione
(RdA) e
invia il messaggio al
gestore di PEC del Ministero della Giustizia che, a sua volta, restituisce la
Ricevuta
di Avvenuta Consegna
(RdAC). La busta telematica si intende ricevuta nel momento
in cui la RdAC viene generata e resa disponibile nella casella di PEC del depositante.
Il gestore dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, effettuato il download
del messaggio di PEC, e verificata la presenza del depositante nel ReGIndE, recupera
dal gestore di PEC, sempre del Ministero della Giustizia, la RdA e la salva nel fasci
colo informatico.
Il messaggio con l’esito dei controlli automatici viene inviato dal
gestore di PEC del
Ministero della Giustizia al gestore di PEC del depositante, che rende disponibile
l’esito dei controlli automatici nella casella di PEC del depositante e
invia al gestore
di PEC del Ministero la RdAC. Questa è recuperata dal gestore dei servizi telematici
e salvata nel fascicolo informatico.
Attraverso il sistema di gestione dei registri, l’
operatore di cancelleria o dell’ufficio
NEP
accetta l’atto, che viene inserito nel fascicolo informatico. A questo punto il ge
store dei servizi telematici invia un messaggio di PEC al depositante, la cui RdA viene
recuperata dal gestore di PEC del Ministero e salvata dal gestore dei servizi telematici
nel fascicolo informatico.
L’esito dell’intervento dell’ufficio viene comunicato dal gestore di PEC del Ministero
al gestore di PEC del depositante che, dopo aver reso disponibile il messaggio nella
casella di PEC del depositante, invia al gestore di PEC del Ministero la RdAC. Recu
perata dal gestore dei servizi telematici, la RdAC è salvata nel fascicolo informatico.
Su quest’argomento si rinvia inoltre a quanto si è detto nel
Capitolo 6
(par. 6.11) di
questa stessa Parte.
7.6
•
Le comunicazioni e le notificazioni telematiche
Il PCT permette agli uffici giudiziari di effettuare per via telematica, presso l’indiriz
zo di PEC dei destinatari, le
comunicazioni
relative ai procedimenti.
All’indirizzo registrato nel ReGIndE, il destinatario abilitato riceve un messaggio
di posta con il testo della comunicazione, l’oggetto e i file con i dati strutturati. A