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122

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

www.

edises

.it

L’

accesso ai servizi riservati

è consentito solamente agli utenti qualificati, muniti

di dispositivo di identificazione cd. «forte», tramite token crittografico (es. chiavetta

usb, smart card o altro dispositivo) contenente i certificati digitali di autenticazione

della firma – rilasciato da un’Amministrazione centrale o locale o da un certificatore

accreditato al rilascio della firma digitale – o tramite l’utilizzo congiunto di due me­

todi di autenticazione individuale (autenticazione a due fattori), combinando un’in­

formazione nota (es. username e password) con un oggetto a disposizione (es. carta

di credito, token o telefono cellulare).

Sono utenti qualificati i

soggetti abilitati interni

(magistrati, personale degli uffici

giudiziari e degli UNEP), ai

soggetti abilitati esterni

privati

(difensori delle parti

private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti e gli ausiliari del giudice), e ai

soggetti abilitati esterni pubblici

(avvocati, procuratori dello Stato e gli altri dipen­

denti di Amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali).

Agli utenti non qualificati è resa accessibile, senza necessità di autenticazione, un’

a-

rea pubblica

, che permette di accedere, in maniera anonima, ai soli dati di gestione

dell’iter processuale e alle informazioni che non abbiano carattere personale e ri­

servato.

Tutti gli avvocati sono iscritti d’ufficio a un

PdA pubblico

, raggiungibile all’indirizzo

del Portale dei Servizi Telematici del dominio «Giustizia».

7.4

Il fascicolo informatico

Stabilisce l’art. 8 del D.M. 44/2011 che i sistemi informatici del dominio «Giustizia»

mettono a disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accetta­

zione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici, nonché di consultazione e

gestione del fascicolo informatico.

Sono raccolti, nel fascicolo informatico, gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute

di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque for­

mati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su

supporto cartaceo.

Il sistema di gestione del fascicolo informatico fa parte del sistema documentale del

Ministero della Giustizia. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equi­

vale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi

restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto

cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla vigente disciplina

processuale.

Il fascicolo informatico reca l’indicazione:

dell’

ufficio titolare del procedimento

, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo

medesimo;

dell’

oggetto del procedimento

;

dell’

elenco dei documenti contenuti

.

Il fascicolo è formato in modo da garantire la facile reperibilità e il collegamento de­

gli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, e alle finalità

dei singoli documenti.