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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
www.
edises
.it
L’
accesso ai servizi riservati
è consentito solamente agli utenti qualificati, muniti
di dispositivo di identificazione cd. «forte», tramite token crittografico (es. chiavetta
usb, smart card o altro dispositivo) contenente i certificati digitali di autenticazione
della firma – rilasciato da un’Amministrazione centrale o locale o da un certificatore
accreditato al rilascio della firma digitale – o tramite l’utilizzo congiunto di due me
todi di autenticazione individuale (autenticazione a due fattori), combinando un’in
formazione nota (es. username e password) con un oggetto a disposizione (es. carta
di credito, token o telefono cellulare).
Sono utenti qualificati i
soggetti abilitati interni
(magistrati, personale degli uffici
giudiziari e degli UNEP), ai
soggetti abilitati esterni
privati
(difensori delle parti
private, avvocati iscritti negli elenchi speciali, esperti e gli ausiliari del giudice), e ai
soggetti abilitati esterni pubblici
(avvocati, procuratori dello Stato e gli altri dipen
denti di Amministrazioni statali, regionali, metropolitane, provinciali e comunali).
Agli utenti non qualificati è resa accessibile, senza necessità di autenticazione, un’
a-
rea pubblica
, che permette di accedere, in maniera anonima, ai soli dati di gestione
dell’iter processuale e alle informazioni che non abbiano carattere personale e ri
servato.
Tutti gli avvocati sono iscritti d’ufficio a un
PdA pubblico
, raggiungibile all’indirizzo
del Portale dei Servizi Telematici del dominio «Giustizia».
7.4
•
Il fascicolo informatico
Stabilisce l’art. 8 del D.M. 44/2011 che i sistemi informatici del dominio «Giustizia»
mettono a disposizione dei soggetti abilitati interni le funzioni di ricezione, accetta
zione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici, nonché di consultazione e
gestione del fascicolo informatico.
Sono raccolti, nel fascicolo informatico, gli atti, i documenti, gli allegati, le ricevute
di posta elettronica certificata e i dati del procedimento medesimo da chiunque for
mati, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti quando siano stati depositati su
supporto cartaceo.
Il sistema di gestione del fascicolo informatico fa parte del sistema documentale del
Ministero della Giustizia. La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equi
vale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fermi
restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto
cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla vigente disciplina
processuale.
Il fascicolo informatico reca l’indicazione:
dell’
ufficio titolare del procedimento
, che cura la costituzione e la gestione del fascicolo
medesimo;
dell’
oggetto del procedimento
;
dell’
elenco dei documenti contenuti
.
Il fascicolo è formato in modo da garantire la facile reperibilità e il collegamento de
gli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al loro contenuto, e alle finalità
dei singoli documenti.