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PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

www.

edises

.it

Se con il D.P.R. 123/2001 è stata definita la struttura tecnica e normativa dei servizi in­

formatici del PCT, si è dovuto attendere il decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio

2008 perché fossero definite anche le regole tecnicooperative per l’utilizzo di strumen­

ti informatici e telematici nel PCT, poi ridefinite dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.

Le principali funzionalità o riguardano quattro macroaree:

le

consultazioni

;

il

deposito degli atti giudiziari

;

le

comunicazioni

e le

notificazioni telematiche

;

i

pagamenti telematici

.

Si definiscono

asincroni

i servizi preordinati al deposito degli atti processuali, alle

notificazioni e alle comunicazioni di cancelleria. Si definiscono

sincroni

i servizi per

la consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli processuali telematici e per

il rilascio delle copie.

Per utilizzare queste funzionalità gli avvocati e gli altri soggetti abilitati, esterni al

dominio «Giustizia»

, si devono dotare dei necessari strumenti informatici.

Segnatamente il PCT richiede:

un indirizzo di

posta elettronica certificata

(

PEC

), iscritto al

ReGIndE

, il registro

delle caselle PEC dei soggetti abilitati esterni;

un

dispositivo di autenticazione

e

firma digitale

;

un programma software detto «

redattore

», per “imbustare” gli atti da inviare tele­

maticamente;

un

Punto di Accesso

(

PdA

), che fornisce i servizi di connessione al Portale dei

Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia, secondo le regole tecnico­

operative stabilite nel D.M. n. 44/2011. Con le regole introdotte dal decreto del 2011,

peraltro, si possono ricevere comunicazioni e inviare atti anche senza essere iscritti

a un Punto di Accesso. Questo fornisce comunque una serie di servizi telematici in

maniera organizzata e integrata (es. la possibilità di effettuare pagamenti).

I sistemi informatici del dominio «Giustizia» – stabilisce l’art. 3 del D.M. n. 44/2011

– sono strutturati in conformità al codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7

marzo 2005, n. 82), alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati per­

sonali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e in particolare alle prescrizioni in materia di

sicurezza dei dati, nonché alla vigente normativa ministeriale.

La responsabilità dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi in­

formatici spetta al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero

della Giustizia. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distret­

tuale o interdistrettuale.

Il Ministero della Giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica cer­

tificata conformemente a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale.

Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da

utilizzare unicamente per le funzionalità connesse al PCT, sono pubblicati sul porta­

le dei servizi telematici.

Attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, il Ministero della Giusti­

zia garantisce la conservazione per cinque anni dei log dei messaggi transitati.

Il gestore dei servizi telematici assicura l’interoperabilità tra i sistemi informatici uti­

lizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta

elettronica certificata del Ministero della Giustizia.