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PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI
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Se con il D.P.R. 123/2001 è stata definita la struttura tecnica e normativa dei servizi in
formatici del PCT, si è dovuto attendere il decreto del Ministero della Giustizia 17 luglio
2008 perché fossero definite anche le regole tecnicooperative per l’utilizzo di strumen
ti informatici e telematici nel PCT, poi ridefinite dal D.M. 21 febbraio 2011, n. 44.
Le principali funzionalità o riguardano quattro macroaree:
le
consultazioni
;
il
deposito degli atti giudiziari
;
le
comunicazioni
e le
notificazioni telematiche
;
i
pagamenti telematici
.
Si definiscono
asincroni
i servizi preordinati al deposito degli atti processuali, alle
notificazioni e alle comunicazioni di cancelleria. Si definiscono
sincroni
i servizi per
la consultazione dei registri di cancelleria e dei fascicoli processuali telematici e per
il rilascio delle copie.
Per utilizzare queste funzionalità gli avvocati e gli altri soggetti abilitati, esterni al
dominio «Giustizia»
, si devono dotare dei necessari strumenti informatici.
Segnatamente il PCT richiede:
un indirizzo di
posta elettronica certificata
(
PEC
), iscritto al
ReGIndE
, il registro
delle caselle PEC dei soggetti abilitati esterni;
un
dispositivo di autenticazione
e
firma digitale
;
un programma software detto «
redattore
», per “imbustare” gli atti da inviare tele
maticamente;
un
Punto di Accesso
(
PdA
), che fornisce i servizi di connessione al Portale dei
Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia, secondo le regole tecnico
operative stabilite nel D.M. n. 44/2011. Con le regole introdotte dal decreto del 2011,
peraltro, si possono ricevere comunicazioni e inviare atti anche senza essere iscritti
a un Punto di Accesso. Questo fornisce comunque una serie di servizi telematici in
maniera organizzata e integrata (es. la possibilità di effettuare pagamenti).
I sistemi informatici del dominio «Giustizia» – stabilisce l’art. 3 del D.M. n. 44/2011
– sono strutturati in conformità al codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82), alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati per
sonali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e in particolare alle prescrizioni in materia di
sicurezza dei dati, nonché alla vigente normativa ministeriale.
La responsabilità dello sviluppo, del funzionamento e della gestione dei sistemi in
formatici spetta al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della Giustizia. I dati sono custoditi in infrastrutture informatiche di livello distret
tuale o interdistrettuale.
Il Ministero della Giustizia si avvale di un proprio servizio di posta elettronica cer
tificata conformemente a quanto stabilito dal codice dell’amministrazione digitale.
Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari e degli UNEP, da
utilizzare unicamente per le funzionalità connesse al PCT, sono pubblicati sul porta
le dei servizi telematici.
Attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata, il Ministero della Giusti
zia garantisce la conservazione per cinque anni dei log dei messaggi transitati.
Il gestore dei servizi telematici assicura l’interoperabilità tra i sistemi informatici uti
lizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia.