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CAPITOLO

7

Il processo telematico

IN SINTESI

Cardine delle

politiche di e-Government

dello Stato italiano e parte integrante dell’

Agenda

Digitale

, il processo telematico – le cui basi normative furono poste dal D.P.R. 13 febbraio

2001, n. 133 sviluppando l’idea, indubbiamente pionieristica per l’epoca, contenuta nella

L. 15 marzo 1997, n. 39 (meglio nota come «legge Bassanini»), che attribuiva pieno effetto

legale agli atti e documenti informatici della pubblica amministrazione – nasce dall’esigenza

di applicare le tecnologie informatiche e telematiche alle attività materiali riguardanti i proce-

dimenti giurisdizionali, al fine di rendere tali procedimenti più celeri ed efficienti.

Scopo principale è gestire con modalità informatiche e telematiche la

redazione

, la

sottoscrizio-

ne

, la

trasmissione

e la

conservazione degli atti processuali

, nonché garantire – agli avvocati

e agli altri professionisti abilitati – la possibilità di accedere alle informazioni e agli atti conte-

nuti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali.

7.1

Il processo civile telematico

Il

processo civile telematico

– abbreviato con l’acronimo PCT – altro non è che la

digitalizzazione delle procedure giudiziarie civili. Si tratta perciò di atti e attività tipi­

camente processuali, tradizionalmente realizzati in formato cartaceo, e compiuti ora

con modalità telematiche, cioè da remoto grazie all’utilizzo di strumenti informatici.

Dopo la prima sperimentazione presso il tribunale civile di Milano, avviata nel 2006,

che ha condotto alla sostituzione – nel 2008 – delle regole e dello strumento di re­

dazione, il PCT si è gradatamente diffuso su tutto il territorio nazionale, fino a dive­

nire strumento obbligatorio: la legge di stabilità 2013, infatti, ha stabilito che dal 30

giugno 2014 il deposito degli atti processuali e di documenti nei

procedimenti civili

contenziosi e di volontaria giurisdizione

dinanzi al tribunale abbia luogo esclusiva­

mente in via telematica.

Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito telema­

tico è divenuto obbligatorio anche per gli atti relativi ai

procedimenti monitori

e per

quelli endoprocedimentali dei giudizi civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione

instaurati dinanzi al tribunale dopo il 30 giugno 2014. A decorrere dal 31 dicembre

2014 l’obbligo è stato esteso anche alle cause iscritte a ruolo prima del 30 giugno 2014

e, a decorrere dal 30 giugno 2015, ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria

giurisdizione pendenti dinanzi alle Corti d’appello.

Allo stesso modo si procede nei

processi esecutivi

, successivamente al deposito

dell’atto con cui si inizia l’esecuzione, nelle

procedure concorsuali,

con riguardo al

deposito di atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del

liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.