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CAPITOLO
7
Il processo telematico
IN SINTESI
Cardine delle
politiche di e-Government
dello Stato italiano e parte integrante dell’
Agenda
Digitale
, il processo telematico – le cui basi normative furono poste dal D.P.R. 13 febbraio
2001, n. 133 sviluppando l’idea, indubbiamente pionieristica per l’epoca, contenuta nella
L. 15 marzo 1997, n. 39 (meglio nota come «legge Bassanini»), che attribuiva pieno effetto
legale agli atti e documenti informatici della pubblica amministrazione – nasce dall’esigenza
di applicare le tecnologie informatiche e telematiche alle attività materiali riguardanti i proce-
dimenti giurisdizionali, al fine di rendere tali procedimenti più celeri ed efficienti.
Scopo principale è gestire con modalità informatiche e telematiche la
redazione
, la
sottoscrizio-
ne
, la
trasmissione
e la
conservazione degli atti processuali
, nonché garantire – agli avvocati
e agli altri professionisti abilitati – la possibilità di accedere alle informazioni e agli atti conte-
nuti nei registri di cancelleria e nei fascicoli processuali.
7.1
•
Il processo civile telematico
Il
processo civile telematico
– abbreviato con l’acronimo PCT – altro non è che la
digitalizzazione delle procedure giudiziarie civili. Si tratta perciò di atti e attività tipi
camente processuali, tradizionalmente realizzati in formato cartaceo, e compiuti ora
con modalità telematiche, cioè da remoto grazie all’utilizzo di strumenti informatici.
Dopo la prima sperimentazione presso il tribunale civile di Milano, avviata nel 2006,
che ha condotto alla sostituzione – nel 2008 – delle regole e dello strumento di re
dazione, il PCT si è gradatamente diffuso su tutto il territorio nazionale, fino a dive
nire strumento obbligatorio: la legge di stabilità 2013, infatti, ha stabilito che dal 30
giugno 2014 il deposito degli atti processuali e di documenti nei
procedimenti civili
contenziosi e di volontaria giurisdizione
dinanzi al tribunale abbia luogo esclusiva
mente in via telematica.
Con il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, a decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito telema
tico è divenuto obbligatorio anche per gli atti relativi ai
procedimenti monitori
e per
quelli endoprocedimentali dei giudizi civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione
instaurati dinanzi al tribunale dopo il 30 giugno 2014. A decorrere dal 31 dicembre
2014 l’obbligo è stato esteso anche alle cause iscritte a ruolo prima del 30 giugno 2014
e, a decorrere dal 30 giugno 2015, ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria
giurisdizione pendenti dinanzi alle Corti d’appello.
Allo stesso modo si procede nei
processi esecutivi
, successivamente al deposito
dell’atto con cui si inizia l’esecuzione, nelle
procedure concorsuali,
con riguardo al
deposito di atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del
liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.