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Capitolo 1
Il personale amministrativo degli uffici giudiziari
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finanziarie, nonché di attuazione delle politiche delineate dagli organi di indirizzo poli-
tico-amministrativo, con conseguente responsabilità per il conseguimento dei risultati. Il
principio ispiratore è quello della separazione tra
indirizzo politico
e
gestione amministrativa
,
per favorire la creazione di una “cultura manageriale” e la capacità di perseguire e attuare
i programmi formulati dagli organi politici.
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ha istituito il
ruolo unico della dirigenza
presso la
Presidenza del Consiglio. Dal 1996 il comparto è stato contrattualizzato: anche i dirigenti
hanno un contratto collettivo, per cui il loro stato giuridico ed economico non è più deter-
minato esclusivamente dalla legge.
Nel corso degli ultimi anni la dirigenza pubblica è stata oggetto di numerosi interventi di
legge. Se il decreto legislativo n. 165/2001 ne ha definito l’assetto, la legge n. 145/2002 ha
inciso su aspetti quali l’
accesso alla qualifica
(mediante concorso per esami, o corso-con-
corso selettivo di formazione), il
conferimento dell’incarico
, il
regime sanzionatorio
, lo
spoil sy-
stem
(cd.
sistema delle spoglie
, ovvero l’assoggettamento della sorte dei direttori generali
legato alla permanenza della compagine politica governante), la
mobilità
.
Da ultimo, la legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle Ammini-
strazioni Pubbliche –
a conferma del ruolo cruciale di tale categoria professionale, in
relazione alla concreta attuazione degli obiettivi costituzionali del buon andamento e
dell’imparzialità dell’Amministrazione – ha delegato il Governo ad adottare uno o più
decreti legislativi in materia di
dirigenza pubblica
e
valutazione dei rendimenti dei pub-
blici uffici
.
Il decreto istituisce il sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coor-
dinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di recluta-
mento, basati sul principio del merito, dell’aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli. Prevede, inoltre, l’istituzione di una banca
dati nella quale inserire il
curriculum vitae
, un profilo professionale e gli esiti delle valuta-
zioni per ciascun dirigente. Si istituisce un ruolo unico per lo Stato, uno per le Regioni e
uno per gli Enti locali.
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del
sistema di
valutazione della dirigenza
ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente
comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare
secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello
stesso incarico dirigenziale.
In relazione alla gravità dei casi, l’Amministrazione può inoltre – previa contestazione e
nel rispetto del principio del contraddittorio –
revocare l’incarico
collocando il dirigente
a disposizione dei ruoli dirigenziali istituiti presso ciascuna Amministrazione, ovvero re-
cedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.