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Capitolo 1
Il personale amministrativo degli uffici giudiziari
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>
il
direttore amministrativo
, che svolge attività a elevato contenuto specialistico
nell’ambito delle procedure amministrative o giudiziarie (es. direzione e/o coor-
dinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, funzioni
vicarie del dirigente, attività connesse alla formazione del personale, compiti di
studio e ricerca, partecipazione all’elaborazione dei programmi dell’Amministra-
zione ecc.).
Requisiti di accesso sono il possesso della laurea magistrale o del diploma di laurea
vecchio ordinamento in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
o equipollenti, la conoscenza di una lingua straniera e dell’uso delle apparecchia-
ture e delle applicazioni informatiche di
office automation
più diffuse.
1.3
Il personale di cancelleria
Presso ogni giudice è istituito un ufficio di cancelleria, con compiti di documenta-
zione delle attività giudiziarie, registrazione e custodia degli atti e una serie di attri-
buzioni amministrative ausiliarie alla funzione propria del giudice. A questi compiti
si affiancano altre attività che non hanno riferimento con
il processo e che le cancel-
lerie svolgono come articolazioni periferiche del Ministero della Giustizia. Si pensi,
per esempio, agli atti di notorietà, all’autenticazione di firme, al rilascio di copie
autentiche di documenti esibiti dai privati ecc.
Il termine «
cancelliere
», che in passato indicava genericamente il personale delle can-
cellerie e delle segreterie giudiziarie, ha acquistato nel tempo una connotazione pro-
fessionale più specifica. Sicché, nella contrattazione collettiva degli ultimi anni, il
cancelliere – inquadrato nella Seconda Area funzionale del Comparto Ministeri, Or-
dinamento professionale del personale non dirigenziale dell’Amministrazione giudi-
ziaria, al pari di assistenti, operatori e ufficiali giudiziari – è il lavoratore che, «
secondo
le direttive ricevute e avvalendosi anche degli strumenti informatici in dotazione all’ufficio
»,
esplica «
compiti di collaborazione qualificata al magistrato nei vari aspetti connessi all
’
attività
dell’ufficio
,
anche assistendolo nell’attività istruttoria o nel dibattimento
,
con compiti di redazio-
ne e sottoscrizione dei relativi verbali
».
In verità, il Codice di diritto processuale penale utilizza tutt’ora – per gli uffici di sup-
porto a quelli giudiziari, con compiti di documentazione, registrazione e custodia e
altre attribuzioni amministrative – la duplice nomenclatura «
cancelleria
» e «
segrete-
ria
», secondo che si faccia riferimento alla magistratura giudicante o requirente, e
perfino il generico termine di «
ausiliario»
o, ancora, l’espressione «
funzionario addetto
all’ufficio
», ma sta di fatto che il personale di queste strutture è contraddistinto da
profili unitari e assunto con concorsi unici.
Si è dunque detto che il cancelliere esplica compiti di collaborazione qualificata al
magistrato nei vari aspetti connessi all’attività dell’ufficio. Si possono distinguere
at-
tribuzioni di carattere giurisdizionale
e
attribuzioni di carattere amministrativo
. Se
le seconde includono attività come l’espletamento di incarichi, la legalizzazione delle
firme o la vidimazione dei registri di cancelleria, le prime si concretano in funzioni
integrative della giurisdizione, come per esempio l’esecuzione di avvisi, comunicazio-
ni e notifiche alle parti processuali e agli altri soggetti interessati, la partecipazione e
l’assistenza agli atti, la verbalizzazione di atti, attività e provvedimenti, la formazione
dei fascicoli d’ufficio, la pubblicazione delle sentenze e la loro eventuale trascrizione,