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Capitolo 14

Il contrasto al fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione

287

– previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordi-

ne allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;

– precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di

carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,

regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono concer-

nere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assun-

zione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge

e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’as-

sunzione della carica;

– ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali,

di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministra-

zioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione

sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;

– definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e del-

le modalità di elaborazione dei relativi formati;

– obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettro-

nico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere

almeno i dati resi disponibili e fruibili

on line

in formati non proprietari, a condizioni tali

da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulte-

riori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di ri-

spettarne l’integrità;

– individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente,

della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;

– individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle re-

sponsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obbli-

ghi di pubblicazione.

Nell’art. 1, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 97/2016, la traspa-

renza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche ammi-

nistrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli in-

teressati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento del-

le funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni

in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati

personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglian-

za, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di ri-

sorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di ga-

ranzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il

diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione

aperta, al servizio del cittadino.

Nella tabella che segue è possibile desumere tutte le tipologie di dati e informazioni sogget-

te ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, che devono essere organizzate

all’interno di un’apposita sezione del sito internet istituzionale di ogni singolaAmministrazio-

ne, denominata “Amministrazione trasparente”.