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Capitolo 14
Il contrasto al fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione
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– previsione di forme di pubblicità sia in ordine all’uso delle risorse pubbliche sia in ordi-
ne allo svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
– precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici, di
carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale,
regionale e locale. Le dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria devono concer-
nere almeno la situazione patrimoniale complessiva del titolare al momento dell’assun-
zione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge
e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l’as-
sunzione della carica;
– ampliamento delle ipotesi di pubblicità, mediante pubblicazione nei siti web istituzionali,
di informazioni relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministra-
zioni, sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di amministrazione e gestione
sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli uffici di diretta collaborazione;
– definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni devono pubblicare e del-
le modalità di elaborazione dei relativi formati;
– obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in formato elettro-
nico elaborabile e in formati di dati aperti. Per formati di dati aperti si devono intendere
almeno i dati resi disponibili e fruibili
on line
in formati non proprietari, a condizioni tali
da permetterne il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulte-
riori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di ri-
spettarne l’integrità;
– individuazione, anche mediante integrazione e coordinamento della disciplina vigente,
della durata e dei termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione obbligatoria;
– individuazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, delle re-
sponsabilità e delle sanzioni per il mancato, ritardato o inesatto adempimento degli obbli-
ghi di pubblicazione.
Nell’art. 1, D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dall’art. 2, co. 1, D.Lgs. 97/2016, la traspa-
renza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche ammi-
nistrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli in-
teressati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento del-
le funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Nel rispetto delle disposizioni
in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati
personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglian-
za, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di ri-
sorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. La trasparenza è condizione di ga-
ranzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il
diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione
aperta, al servizio del cittadino.
Nella tabella che segue è possibile desumere tutte le tipologie di dati e informazioni sogget-
te ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, che devono essere organizzate
all’interno di un’apposita sezione del sito internet istituzionale di ogni singolaAmministrazio-
ne, denominata “Amministrazione trasparente”.