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Capitolo 14
Il contrasto al fenomeno della corruzione nella Pubblica Amministrazione
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14.2 L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)
14.2.1 V
ICENDE
ISTITUTIVE DELL
’ANAC
Con la legge n. 3 del 2003 era stato istituito un organismo, alle dipendenze del Presidente del
Consiglio dei Ministri, denominato
Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione
e delle altre forme di illecito all’interno della Pubblica Amministrazione
. Tale
struttura fu soppressa nel 2012 e le sue competenze furono trasferite al
Dipartimento della
funzione pubblica
.
Con l’approvazione della legge anticorruzione (art. 1, co. 2, L. n. 190/2012) le competenze in
materia furono attribuite alla
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità del-
le amministrazioni pubbliche
(CIVIT)
, un organismo che era stato creato con l’art. 13 del de-
creto legislativo n. 150 del 2009 e che aveva il compito di misurare la performance delle am-
ministrazioni pubbliche. Con l’attribuzione alla CIVIT anche dei compiti per il contrasto del-
la corruzione si intendeva ricondurre a un unico soggetto istituzionale la regolazione di tre
ambiti (
performance, trasparenza, integrità
), la cui efficace gestione presuppone il riconosci-
mento della stretta interconnessione tra il funzionamento dei sistemi di misurazione, valuta-
zione e controllo delle amministrazioni, l’adozione di misure di trasparenza, la promozione
di modelli di integrità. Successivamente, con l’art. 5 del D.L. 101/2013, la CIVIT ha assunto
la denominazione di
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
.
L’origine della scelta del legislatore nell’individuare la CIVIT quale Autorità nazionale anticorruzione
risiede nella convenzione ONU contro la corruzione del 2003, la quale “pretende per gli organi di pre-
venzione della corruzione l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro
funzioni al riparo da ogni indebita influenza”.
L’ANAC è un organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti scelti tra esperti di
elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze in Italia e all’e-
stero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in
materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestio-
ne e valutazione del personale. Non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici
elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e
cariche nei 3 anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in
conflitto con le funzioni dell’Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di 6 anni e non pos-
sono essere confermati nella carica.
Successivamente, con il decreto legge n. 90/2014, è stata disposta la soppressione dell’Auto-
rità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) e il trasferimento delle competenze in ma-
teria all’ANAC, ridisegnando di fatto la missione istituzionale dell’Autorità.
Questa, infatti, può essere individuata nella prevenzione della corruzione nell’ambito delle
amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l’attuazio-
ne della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l’attività di vigilanza nell’am-
bito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica ammini-
strazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di
aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i com-
portamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regola-
zione.
La chiave dell’attività dell’ANAC, nella visione attualmente espressa, è quella di
vigilare per
prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell’ambito delle ammini-
strazioni pubbliche
e al contempo aumentare l’efficienza nell’utilizzo delle risorse, riducen-