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286

Parte Quarta

Elementi di diritto amministrativo

www.

edises

.it

tuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i

dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’amministrazione;

– individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni

di legge.

In caso di

commissione, all’interno dell’amministrazione, di un

reato di corruzione

ac-

certato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile ne risponde ai sensi dell’articolo 21

del D.Lgs. n. 165/2001, nonché sul

piano disciplinare

(la sanzione non può essere inferiore

alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad

un massimo di sei mesi), oltre che per il

danno erariale

e

all’immagine della pubblica ammi-

nistrazione

, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

– di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di prevenzione della cor-

ruzione e di aver osservato le prescrizioni a lui imposte dalla legge n. 190/2012;

– di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano.

La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione pre-

viste dal piano costituisce illecito disciplinare.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione pubbli-

ca nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la

trasmette all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione. Nei casi in cui quest’ultimo

lo richieda, o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, riferisce sull’attività.

14.4 La trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione

Ai sensi dell’art. 1, comma 15, della legge n. 190/2012, la trasparenza dell’attività ammini-

strativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai

sensi dell’art. 117, co. 2, lett.

m

), della Costituzione. Essa viene assicurata mediante la pub-

blicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni re-

lative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e

semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di

segreto d’ufficio e di protezione dei dati personali.

Tale disposizione amplia il concetto di trasparenza amministrativa in precedenza delineato dal

D.Lgs. n. 150/2009, focalizzato soprattutto sull’accessibilità totale delle informazioni relati-

ve alla valutazione della performance delle amministrazioni e dei dipendenti pubblici.

Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono ora pubblicati anche i relativi

bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di

produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base

di uno schema tipo redatto dall’Autorità nazionale, che ne cura altresì la raccolta e la pubbli-

cazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un’agevole comparazione.

Ai sensi dell’art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14

marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubbli-

cità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. L’at-

to legislativo delegato è stato adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

– ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di pubblicità a

carico delle amministrazioni pubbliche;