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Parte Quarta

Elementi di diritto amministrativo

www.

edises

.it

do i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumen-

tano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.

Lo stesso provvedimento che attribuiva all’ANAC le funzioni in materia di vigilanza sui contratti pub-

blici provvedeva a ritrasferire al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei Ministri quelle in materia di

misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni

pubbliche

; l’attuazione di tale riordino è stata disciplinata dal D.P.R. 105/2016.

14.2.2 A

TTRIBUZIONI DELL

’ANAC

In materia di contrasto al fenomeno della corruzione nella PubblicaAmministrazione l’ANAC

svolge le seguenti attività:

– collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed inter-

nazionali competenti;

– approva il Piano nazionale anticorruzione;

– analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono fa-

vorire la prevenzione e il contrasto;

– esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche in

materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici

di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pub-

blico;

– esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ester-

ni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 53

D.Lgs. n. 165/2001);

– esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure

adottate dalle pubbliche amministrazioni per il contrasto al fenomeno della corruzione e

sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;

– riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,

sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012, a seguito dell’art. 19 del D.L. 90/2014

l’ANAC, inoltre:

– coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’il-

legalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;

– promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,

coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;

– definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento

degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro ge-

stione ed analisi informatizzata;

– definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente espo-

sti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi

nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni, invece, devono

elaborare e trasmettere all’ANAC

:

– un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello

di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi vol-

ti a prevenire il medesimo rischio;