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Parte Quarta
Elementi di diritto amministrativo
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do i controlli formali, che comportano tra l’altro appesantimenti procedurali e di fatto aumen-
tano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese.
Lo stesso provvedimento che attribuiva all’ANAC le funzioni in materia di vigilanza sui contratti pub-
blici provvedeva a ritrasferire al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri quelle in materia di
misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni
pubbliche
; l’attuazione di tale riordino è stata disciplinata dal D.P.R. 105/2016.
14.2.2 A
TTRIBUZIONI DELL
’ANAC
In materia di contrasto al fenomeno della corruzione nella PubblicaAmministrazione l’ANAC
svolge le seguenti attività:
– collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed inter-
nazionali competenti;
– approva il Piano nazionale anticorruzione;
– analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono fa-
vorire la prevenzione e il contrasto;
– esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche in
materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici
di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pub-
blico;
– esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi ester-
ni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 53
D.Lgs. n. 165/2001);
– esercita la vigilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni per il contrasto al fenomeno della corruzione e
sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa;
– riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della legge n. 190/2012, a seguito dell’art. 19 del D.L. 90/2014
l’ANAC, inoltre:
– coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
– promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione,
coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
– definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro ge-
stione ed analisi informatizzata;
– definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente espo-
sti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi
nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.
Tutte le Pubbliche Amministrazioni, invece, devono
elaborare e trasmettere all’ANAC
:
– un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello
di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi vol-
ti a prevenire il medesimo rischio;