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Parte Prima

Nozioni teoriche

competono all’uomo in quanto tale. Lo Stato, semmai, è chiamato ad appre-

stare la tutela adeguata nei casi di violazione dei diritti inviolabili. I diritti

inviolabili sono:

• insopprimibili

, anche da parte dello Stato;

• imprescrittibili

, nel senso che essi non si perdono per il solo fatto che

non vengano esercitati per un periodo di tempo più o meno lungo;

• indisponibili e inalienabili

, nel senso che l’essere umano non può rinun-

ciare ai propri diritti inviolabili, né può disporne, ad esempio cedendoli

ad altri.

L’art. 2 Cost. esprime quindi:

• il “

principio personalista

”, in base al quale l’uomo e la dignità umana sono

posti al di sopra dello Stato e delle sue leggi: si comprende, pertanto, come

esso tuteli tutti gli esseri umani, non solo i cittadini, ma anche gli stranieri;

• il

principio pluralista

, in virtù del quale i diritti inviolabili dell’uomo sono

riconosciuti anche all’interno delle cd. formazioni sociali. Queste consisto-

no in tutti i gruppi intermedi entro i quali si sviluppa la personalità dell’indi-

viduo: dalla famiglia alla scuola, dalle associazioni ai partiti politici.

Secondo l’art. 2 Cost. i diritti umani inviolabili:

• spettano all’uomo in quanto tale, a prescindere dal loro riconoscimento normativo

• spettano all’uomo sia in quanto essere singolo sia in quanto membro di una col-

lettività

• sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei titolari

• sono imprescrittibili

Tra essi:

diritto alla vita e all’integrità fisica

diritto al nome

diritto all’onore

diritto all’identità personale e all’identità sessuale

diritto all’immagine

L’art. 3, c. 1, Cost. afferma il

principio di eguaglianza

formale, secondo il

quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza possibilità di discri-

minazioni. La legge, dunque, non può disciplinare diversamente situazioni

uguali. Tale principio è enfaticamente riportato in tutte le aule di giustizia nel

nostro Paese; esso, dal punto di vista storico, affonda le proprie radici nelle

conquiste egalitarie della Rivoluzione francese del 1789.

Art. 3 Cost.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti

alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-

nioni politiche, di condizioni personali e sociali.