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Parte Prima
Nozioni teoriche
competono all’uomo in quanto tale. Lo Stato, semmai, è chiamato ad appre-
stare la tutela adeguata nei casi di violazione dei diritti inviolabili. I diritti
inviolabili sono:
• insopprimibili
, anche da parte dello Stato;
• imprescrittibili
, nel senso che essi non si perdono per il solo fatto che
non vengano esercitati per un periodo di tempo più o meno lungo;
• indisponibili e inalienabili
, nel senso che l’essere umano non può rinun-
ciare ai propri diritti inviolabili, né può disporne, ad esempio cedendoli
ad altri.
L’art. 2 Cost. esprime quindi:
• il “
principio personalista
”, in base al quale l’uomo e la dignità umana sono
posti al di sopra dello Stato e delle sue leggi: si comprende, pertanto, come
esso tuteli tutti gli esseri umani, non solo i cittadini, ma anche gli stranieri;
• il
principio pluralista
, in virtù del quale i diritti inviolabili dell’uomo sono
riconosciuti anche all’interno delle cd. formazioni sociali. Queste consisto-
no in tutti i gruppi intermedi entro i quali si sviluppa la personalità dell’indi-
viduo: dalla famiglia alla scuola, dalle associazioni ai partiti politici.
Secondo l’art. 2 Cost. i diritti umani inviolabili:
• spettano all’uomo in quanto tale, a prescindere dal loro riconoscimento normativo
• spettano all’uomo sia in quanto essere singolo sia in quanto membro di una col-
lettività
• sono indisponibili, intrasmissibili e irrinunciabili da parte dei titolari
• sono imprescrittibili
Tra essi:
•
diritto alla vita e all’integrità fisica
•
diritto al nome
•
diritto all’onore
•
diritto all’identità personale e all’identità sessuale
•
diritto all’immagine
L’art. 3, c. 1, Cost. afferma il
principio di eguaglianza
formale, secondo il
quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, senza possibilità di discri-
minazioni. La legge, dunque, non può disciplinare diversamente situazioni
uguali. Tale principio è enfaticamente riportato in tutte le aule di giustizia nel
nostro Paese; esso, dal punto di vista storico, affonda le proprie radici nelle
conquiste egalitarie della Rivoluzione francese del 1789.
Art. 3 Cost.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti
alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opi-
nioni politiche, di condizioni personali e sociali.