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Parte Prima
- Il sistema scolastico italiano ed il contesto europeo
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– generalizzazione del quinto anno e trasformazione in liceo socio-psico-pedago-
gico dell’ex istituto magistrale, divenuto inidoneo alla formazione dei docenti
della scuola elementare in quanto trasferita al livello universitario
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;
– estensione al triennio dei licei e dell’istituto magistrale dello studio della lingua
straniera, prima limitato al biennio;
– una serie di progetti assistiti dalla Direzione generale dell’istruzione tecnica per
introdurre specializzazioni in tutti i campi;
– progetto ’92 per la nuova articolazione dell’istruzione professionale, che preve-
deva il biennio unitario;
– progetti assistiti dall’Ispettorato istruzione artistica (Leonardo e Cellini).
1.4 Gli anni Novanta
L’incapacità del Parlamento di portare a compimento la riforma della scuola su-
periore si inquadrava nella crisi generale del sistema politico nato dalla Costituzione
repubblicana: dalle vicende di “
tangentopoli
” (1992-1994) venne il crollo dei partiti
dell’arco antifascista.
Prima dello scioglimento delle Camere (primavera 1994) furono però adottati
due provvedimenti importanti per la scuola: l’istituzione degli istituti comprensivi di
scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nonché l’adozione del Testo
unico delle leggi della scuola.
1.4.1 La nascita degli istituti comprensivi
Il 31 gennaio 1994 fu approvata la legge n. 97,
“Nuove disposizioni per le zone mon-
tane”
. L’art. 21 riporta una norma che, allora passata quasi inosservata, assunse poi
grande importanza nella riorganizzazione delle scuole al momento della concessione
dell’autonomia
47
.
“Art. 21. Scuola dell’obbligo.
1. Nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti possono essere costituiti
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado,
cui è assegnato personale direttivo della scuola elementare e della scuola media
secondo criteri e modalità stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istru-
zione”.
L’istituto comprensivo nacque quindi dalla necessità di mantenere aperte le pic-
cole scuole di montagna con accorpamenti “verticali” di direzioni e segreterie. Si
noti però che tutte le riforme scolastiche successive (vedi par. 1.4.9 e 1.5 sgg.) accol-
sero il principio della inclusione in un unico ciclo scolastico della ex scuola elemen-
tare e della ex scuola media.
46
Art. 3 (Diploma di laurea), comma 2, legge n. 341/1990, recante “Riforma degli ordina-
menti didattici universitari ”.
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Par. 3.7 sgg.