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PARTE PRIMA – DIVENTARE AGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
8) Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi com-
prese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri ag-
giuntivi per la finanza pubblica.
9) La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno
2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d’intesa con i Ministri dell’econo-
mia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle sin-
gole regioni in relazione all’attuazione della presente legge.
10) Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attua-
zione.
ART. 5
(Disposizioni finali)
1) Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all’articolo
2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124,
limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del-
la presente legge.
2) È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell’articolo 30, primo com-
ma.
3) All’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: “ivi
compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale del-
lo Stato,”.
4) All’articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’ultimo periodo è sop-
presso.
5) Nell’ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello
Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze fun-
zionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, me-
diante la previsione dell’istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di
comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti
della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole
e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la fun-
zione pubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’adeguamento dei posti in or-
ganico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del nu-
mero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effetti-
vamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di assicurare l’invarianza di spesa a
carico del bilancio dello Stato.
6) All’articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le
parole: “dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale” sono so-
stituite dalle seguenti: “e del Corpo forestale dello Stato”.
7) All’articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: “centri operativi an-
tincendi boschivi” sono inserite le seguenti: “articolabili in unità operative territoriali da istituirsi
con decreto del direttore generale”.
8) All’articolo 1, comma 1, lettera
c)
, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorra-
no nel medesimo decreto legislativo, le parole: “commissario superiore forestale” sono sostituite
dalle seguenti: “vice questore aggiunto forestale”.