Concorso 393 Allievi Agenti Corpo Forestale dello Stato - page 26

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PARTE PRIMA – DIVENTARE AGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
ART. 3
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato)
1) Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e
forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipen-
denza funzionale dal Ministro dell’interno per le questioni inerenti l’ordine pubblico, la pubblica si-
curezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.
2) Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo fore-
stale dello Stato per le funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere
b)
,
c)
,
d)
,
e)
,
f)
,
g)
,
h)
e
i)
, non-
ché per il contrasto del fenomeno dell’abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla preven-
zione e repressione delle alterazioni all’ambiente commesse in violazione della relativa normativa.
3) All’unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e
forestali con il regolamento previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001,
n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresí le funzioni, è preposto un dirigente ge-
nerale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4) Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell’articolo 25 del decreto del Presiden-
te della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
5) L’individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi
compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall’articolo 7, com-
ma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.
6) L’organizzazione, l’attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato
sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 4-
bis
, della legge
23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un’equilibrata distribuzione territoriale del personale.
7) La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all’addestramento, all’aggior-
namento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente
da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di al-
tri operatori dell’ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli opera-
tori dell’ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori me-
desimi.
8) Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a por-
tare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al
libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.
ART. 4
(Rapporti con le regioni e con gli enti locali)
1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gen-
naio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di
rilievo statale di cui all’articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifi-
che convenzioni per l’affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle
regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rappor-
ti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 2, com-
ma 1, lettera
l)
, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2) È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi
tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Cor-
po forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell’ambiente e
della tutela del territorio e dell’interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Co-
mitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
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