Concorso 393 Allievi Agenti Corpo Forestale dello Stato - page 27

L’AGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
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3) Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche
del Corpo forestale dello Stato per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per l’esercizio delle
funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri, adottato, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle politiche agri-
cole e forestali e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle
politiche agricole e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle
qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti
nelle riserve naturali indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono tra-
sferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino in-
dispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.
4) Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell’articolo
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ter
, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l’acquisizione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di ca-
rattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessa-
rio. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l’espressione del
parere, i termini per l’adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di tren-
ta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parla-
mentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adotta-
to. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conse-
guenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.
5) Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricaden-
ti in tutto o in parte all’interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all’articolo 9 del-
la legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al
Corpo forestale dello Stato.
6) Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle con-
dizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore del-
la presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giorna-
te lavorative.
7) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale
dello Stato può chiedere di transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative regionali
e nei limiti delle unità di personale corrispondenti ad una spesa massima, a decorrere dall’anno 2004,
di 9 milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. I criteri
per disciplinare i trasferimenti di cui al presente comma sono determinati con provvedimento del
Capo del Corpo forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo foresta-
le dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle
tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede nella misura pari
alla spesa annua occorrente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente
comma e comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004. Al relativo one-
re si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazio-
ne di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24 milioni di euro, me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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