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1.
L’integrazione scolastica
Il candidato illustri le caratteristiche della normativa relativa all’integrazione
scolastica degli alunni diversamente abili mettendo in rilievo le caratteristiche
delle principali Leggi che hanno posto le basi dell’integrazione scolastica degli
alunni disabili.
L’integrazione scolastica è un diritto fondamentale: gli strumenti legislativi
esistono, ma spesso ciò che manca è una reale cultura dell’inclusione sociale e
della valorizzazione delle abilità individuali.
L’interesse per l’istruzione degli allievi disabili è recente: l’obbligo scola-
stico viene infatti esteso solo ai ciechi ed ai sordi con la Riforma Gentile del
1923. Dieci anni più tardi l’istruzione speciale prevede classi differenziali per
gli allievi con lievi ritardi, ospitate nei normali plessi scolastici e scuole spe-
ciali per sordi, ciechi ed “anormali psichici”, situati in plessi distinti. Per i casi
più gravi sono previsti istituti speciali, con lunghi soggiorni in cui gli allievi
vivono separati anche dalle famiglie.
Fino alla fine degli anni ’60 la logica prevalente rimane quella della sepa-
razione, in cui l’allievo disabile viene percepito come un malato da affidare ad
un maestro-medico e come potenziale elemento di disturbo.
Nel 1971 la Legge n. 118 prevede l’inserimento degli allievi con disabilità
lieve nelle classi comuni della scuola dell’obbligo, senza alcun accenno alla di-
dattica speciale, allo sviluppo potenziale o alle risorse da impegnare. L’allievo
con disabilità che fa il suo ingresso nelle classi comuni deve adeguarsi ad esse.
Nel 1975 la Commissione speciale, guidata da F. Falcucci, giunge ad una
relazione dettagliata che nega il valore della scolarizzazione riservata e affer-
ma l’idea che la frequenza delle classi comuni non deve necessariamente im-
plicare il raggiungimento di mete culturali comuni. Anche qui l’integrazione
scolastica è prevista solo per i soggetti con disabilità lieve.
L’abolizione delle classi differenziali si ha con la L. 517/1977, che indivi-
dua modelli didattici flessibili in cui attivare forme di integrazione trasversali,
esperienze di interclasse o attività.
Ad introdurre l’insegnante specializzato assegnato alla classe in ragione
della presenza dell’alunno con disabilità, poi denominato insegnante di so-
stegno, fu sempre la Legge 517/1977, seguita da una produzione di normati-
va ministeriale di grande significato (ad es., per la definizione dell’insegnan-
te di sostegno, la C.M. 199/1979 e la C.M. 250/1985). Un passo decisivo nella
storia della inclusione scolastica fu la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 215 del 3 giugno 1987 che stabiliva il diritto di accesso agli alunni con
disabilità alla scuola secondaria di secondo grado indipendentemente dalla
tipologia e gravità del deficit, essendo tale frequenza “essenziale fattore di
recupero e superamento dell’emarginazione”.