Previous Page  19 / 22 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 19 / 22 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

Capitolo 1

Diritto pubblico

9

C.

atti di direzione

D. atti legislativi

30) Le leggi di revisione della Costituzione italiana e le altre leggi

costituzionali sono sottoposte a referendum popolare:

A.

quando, entro sei mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano doman-

da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o

cinque consigli regionali

B. quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano doman-

da un quinto dei membri di una Camera o cinque consigli regionali

C.

quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano doman-

da un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o

cinque consigli regionali

D. quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano doman-

da un quinto dei membri di una Camera

31) In base all’art. 117 Cost.:

A.

spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia

non espressamente riservata alla legislazione delle Regioni

B. spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni mate-

ria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato

C.

nelle materie di legislazione concorrente, spetta allo Stato la potestà

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamenta-

li, riservata alla legislazione delle Regioni

D. spetta alle Regioni la legislazione esclusiva in materia di norme gene-

rali sull’istruzione

32) Secondo una comune definizione, per «Stato federale» si intende:

A.

uno Stato che, pur rispettando le autonomie locali e in genere le

comunità intermedie, conserva, però, una rigorosa centralizzazione

delle funzioni, con un unico governo, un unico presidente e con orga-

ni costituzionali rappresentativi solo centrali

B. uno Stato che è il risultato dell’alleanza di più Stati, i quali conserva-

no la propria sovranità

C.

uno Stato composto dalla riunione di più Stati, i quali hanno conser-

vato e intendono conservare ciascuno parte della propria sovranità,

ma affidano il residuo dei loro poteri (almeno la politica estera e quella

militare) a un governo federale, che si distingue perciò dai governi dei

singoli Stati, e al capo del quale vi è di regola un presidente federale

D. l’insieme degli Stati vincolati da un trattato di alleanza