Previous Page  14 / 22 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 14 / 22 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

4

Parte Prima

Competenze disciplinari

Discipline giuridiche

4) I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, rimessi alla giu-

risdizione della Corte costituzionale, comprendono:

A.

i conflitti tra organi appartenenti a poteri diversi, abilitati a manife-

stare in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono e la

cui sfera di attribuzioni sia delimitata da norme costituzionali

B. i conflitti tra gli organi direttamente menzionati dalla Costituzione

C.

i conflitti tra Parlamento (legislativo), Governo (esecutivo) e Magi-

stratura (giurisdizionale)

D. oltre ai conflitti tra organi centrali (Parlamento, Governo e Magistra-

tura), anche quelli tra poteri centrali e autonomie locali garantite

dall’art. 114 Cost. (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni)

5) In ordine all’istituzione di giudici speciali la Costituzione ha

stabilito che:

A.

è consentita nei casi previsti dalla legge, anche con la partecipazione

di cittadini estranei alla magistratura

B. non possono esserne istituiti di nuovi, mentre quelli esistenti sareb-

bero dovuti essere revisionati

C.

sono consentiti solo per la tutela degli interessi legittimi

D. sono consentiti, sempre che ne sia assicurata l’autonomia e l’indipen-

denza

6) I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carat-

tere dell’esecutorietà, vale a dire:

A.

non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell’in-

teressato, decorsi i termini perentori

B. sono preordinati al conseguimento esclusivo dell’interesse definito

dalla legge

C.

sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il

volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza

previa pronunzia giurisdizionale

D. impongono unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei

destinatari

7) I cittadini hanno diritto di associarsi:

A.

previa autorizzazione amministrativa, per fini che non sono vietati ai

singoli dalla legge

B. liberamente, previa registrazione presso l’autorità giudiziaria, per

fini compatibili con la Costituzione

C.

liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai

singoli dalla legge penale