

www.
edises
.it
4
Parte Prima
Competenze disciplinari
Discipline giuridiche
4) I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, rimessi alla giu-
risdizione della Corte costituzionale, comprendono:
A.
i conflitti tra organi appartenenti a poteri diversi, abilitati a manife-
stare in modo definitivo la volontà del potere cui appartengono e la
cui sfera di attribuzioni sia delimitata da norme costituzionali
B. i conflitti tra gli organi direttamente menzionati dalla Costituzione
C.
i conflitti tra Parlamento (legislativo), Governo (esecutivo) e Magi-
stratura (giurisdizionale)
D. oltre ai conflitti tra organi centrali (Parlamento, Governo e Magistra-
tura), anche quelli tra poteri centrali e autonomie locali garantite
dall’art. 114 Cost. (Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni)
5) In ordine all’istituzione di giudici speciali la Costituzione ha
stabilito che:
A.
è consentita nei casi previsti dalla legge, anche con la partecipazione
di cittadini estranei alla magistratura
B. non possono esserne istituiti di nuovi, mentre quelli esistenti sareb-
bero dovuti essere revisionati
C.
sono consentiti solo per la tutela degli interessi legittimi
D. sono consentiti, sempre che ne sia assicurata l’autonomia e l’indipen-
denza
6) I provvedimenti amministrativi possono essere dotati del carat-
tere dell’esecutorietà, vale a dire:
A.
non sono più suscettibili di annullamento o revoca su ricorso dell’in-
teressato, decorsi i termini perentori
B. sono preordinati al conseguimento esclusivo dell’interesse definito
dalla legge
C.
sono immediatamente e direttamente eseguibili, anche contro il
volere del soggetto destinatario del provvedimento sfavorevole, senza
previa pronunzia giurisdizionale
D. impongono unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei
destinatari
7) I cittadini hanno diritto di associarsi:
A.
previa autorizzazione amministrativa, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge
B. liberamente, previa registrazione presso l’autorità giudiziaria, per
fini compatibili con la Costituzione
C.
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale