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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo
7
1.2.2
I regolamenti regionali
La
potestà regolamentare
è attribuita anche alle
Regioni
ed è esplicitamente prevista
dall’art. 117, co. 6, Cost., secondo il quale le Regioni la esercitano in
tutte le materie
in cui non sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato, o anche in tale
ambito purché vi sia delega statale
.
Anche se hanno contenuto sostanzialmente normativo, i regolamenti regionali sono
atti formalmente amministrativi,
subordinati alla legge regionale
, in quanto fonti se-
condarie, ma anche alla legge statale, che ssa i principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente o disciplina la delega della potestà regolamentare alla
Regione nelle materie di competenza esclusiva statale (vige, invece, il
criterio di compe-
tenza
nei rapporti con i regolamenti statali).
Gli statuti regionali prevedono le seguenti tipologie di regolamenti regionali:
– i
regolamenti attuativi
e quelli
integrativi
, mentre non sembrano trovare spazio i rego-
lamenti indipendenti, in alcuni casi implicitamente vietati dalle norme degli statuti che
richiedono, per tutti i regolamenti, una norma di legge che previamente ne autorizzi
l’emanazione;
– i
regolamenti di delegi cazione
, che ricalcano sostanzialmente il modello statale, con
la legge regionale che ssa le norme generali poste a regolare la materia e individua
le norme di legge da abrogare, mentre l’abrogazione è posticipata al momento in cui i
regolamenti entrano in vigore;
– i
regolamenti delegati dallo Stato
, espressamente previsti dall’art. 117, co. 6, Cost., e
generalmente attribuiti dagli statuti alla competenza del Consiglio regionale.
Il previgente testo dell’art. 121 Cost. individuava l’organo competente a deliberare i
regolamenti regionali nel Consiglio regionale. Attualmente è lo statuto ad attribuire
tale potestà al Consiglio o alla Giunta, oppure ad entrambi su materie e per tipologie
differenziate.
La Costituzione, all’art. 123, prevede che le disposizioni relative alla
pubblicazione
dei regolamenti regionali siano ssate nei rispettivi statuti, mentre l’art. 121 Cost.
attribuisce al Presidente della Giunta il
potere di emanare
i regolamenti della Regione.
1.2.3
Le ordinanze di necessità e urgenza
Le ordinanze costituiscono una particolare categoria di ordini, vale a dire atti con
cui si creano obblighi o divieti.
Il potere di ordinanza deriva dalla legge ed è nalizzato a
fronteggiare situazioni
di necessità e urgenza
,
pur senza una
preventiva determinazione del contenuto
in cui il
potere potrà concretizzarsi.
Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;
n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che le ordinanze:
>
sono
atti formalmente e sostanzialmente amministrativi
;
>
sono
atipiche
, essendo legislativamente predeterminate solo le autorità competenti
a emanarle e non i casi in cui il relativo potere può essere esercitato, né il contenuto
dell’atto;