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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo

7

1.2.2

I regolamenti regionali

La

potestà regolamentare

è attribuita anche alle

Regioni

ed è esplicitamente prevista

dall’art. 117, co. 6, Cost., secondo il quale le Regioni la esercitano in

tutte le materie

in cui non sussiste una competenza legislativa esclusiva dello Stato, o anche in tale

ambito purché vi sia delega statale

.

Anche se hanno contenuto sostanzialmente normativo, i regolamenti regionali sono

atti formalmente amministrativi,

subordinati alla legge regionale

, in quanto fonti se-

condarie, ma anche alla legge statale, che ssa i principi fondamentali nelle materie

di legislazione concorrente o disciplina la delega della potestà regolamentare alla

Regione nelle materie di competenza esclusiva statale (vige, invece, il

criterio di compe-

tenza

nei rapporti con i regolamenti statali).

Gli statuti regionali prevedono le seguenti tipologie di regolamenti regionali:

– i

regolamenti attuativi

e quelli

integrativi

, mentre non sembrano trovare spazio i rego-

lamenti indipendenti, in alcuni casi implicitamente vietati dalle norme degli statuti che

richiedono, per tutti i regolamenti, una norma di legge che previamente ne autorizzi

l’emanazione;

– i

regolamenti di delegi cazione

, che ricalcano sostanzialmente il modello statale, con

la legge regionale che ssa le norme generali poste a regolare la materia e individua

le norme di legge da abrogare, mentre l’abrogazione è posticipata al momento in cui i

regolamenti entrano in vigore;

– i

regolamenti delegati dallo Stato

, espressamente previsti dall’art. 117, co. 6, Cost., e

generalmente attribuiti dagli statuti alla competenza del Consiglio regionale.

Il previgente testo dell’art. 121 Cost. individuava l’organo competente a deliberare i

regolamenti regionali nel Consiglio regionale. Attualmente è lo statuto ad attribuire

tale potestà al Consiglio o alla Giunta, oppure ad entrambi su materie e per tipologie

differenziate.

La Costituzione, all’art. 123, prevede che le disposizioni relative alla

pubblicazione

dei regolamenti regionali siano ssate nei rispettivi statuti, mentre l’art. 121 Cost.

attribuisce al Presidente della Giunta il

potere di emanare

i regolamenti della Regione.

1.2.3

Le ordinanze di necessità e urgenza

Le ordinanze costituiscono una particolare categoria di ordini, vale a dire atti con

cui si creano obblighi o divieti.

Il potere di ordinanza deriva dalla legge ed è nalizzato a

fronteggiare situazioni

di necessità e urgenza

,

pur senza una

preventiva determinazione del contenuto

in cui il

potere potrà concretizzarsi.

Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;

n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che le ordinanze:

>

sono

atti formalmente e sostanzialmente amministrativi

;

>

sono

atipiche

, essendo legislativamente predeterminate solo le autorità competenti

a emanarle e non i casi in cui il relativo potere può essere esercitato, né il contenuto

dell’atto;