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Libro I
Diritto amministrativo
La
Sezione Prima
di questo Titolo riguarda il Consiglio dei Ministri, mentre sono
fondamentali i due articoli della
Sezione Seconda
, che individuano i principi che reg-
gono l’attività della Pubblica Amministrazione e dei pubblici impiegati: l’art. 97 e
l’art. 98.
L’art. 97 Cost. codi ca le seguenti regole:
>
le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
>
i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
>
nell’ordinamento degli uf ci sono determinate le sfere di competenza, le attribu-
zioni e le responsabilità proprie dei funzionari;
>
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
L’art. 98, dal canto suo, afferma che: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Ne risulta che:
>
la titolarità del potere esecutivo è attribuita al Governo, che la esercita attraverso la
Pubblica Amministrazione;
>
quest’ultima è l’organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di
raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico de niti dall’ordinamento.
L’organizzazione dei pubblici uf ci è materia coperta da riserva di legge (relativa) e
quindi di competenza del Parlamento (art. 97, co. 2; art. 98, co. 3).
Pertanto, la Pubblica Amministrazione, pur caratterizzandosi come apparato serven-
te del potere esecutivo, è soggetta alle leggi (
principio di legalità
) e deve operare nel
rispetto del
principio di imparzialità
.
Si aggiunga a ciò che l’art. 28 della stessa Carta costituzionale afferma il
principio
generale della responsabilità della Pubblica Amministrazione
, sia a livello indivi-
duale che a livello istituzionale, in forza del principio di immedesimazione organica
del dipendente con l’ente di appartenenza.
A garanzia dei diritti del cittadino si afferma che i funzionari e i dipendenti dello
Stato e degli enti pubblici «
sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e
amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici
».
Lo Stato o l’ente pubblico di appartenenza intervengono a risarcire le conseguenze
civili del comportamento illecito del funzionario o dell’impiegato e ciò per offrire
una maggiore garanzia al danneggiato e migliore soddisfazione delle sue pretese.
La disposizione si riferisce soltanto ai
diritti soggettivi
ma la Corte di Cassazione,
con sentenza n. 500/1999, ha riconosciuto anche la risarcibilità degli
interessi le-
gittimi
.