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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione

e il diritto amministrativo

1.1

L’amministrazione pubblica

1.1.1

La nozione di Pubblica Amministrazione e di diritto amministrativo

Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro com-

plesso formano la

Pubblica Amministrazione

, la quale agisce attraverso persone -

siche preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui

organizzazione fanno parte.

L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni Pubbliche s’inten-

dono tutte le

Amministrazioni dello Stato

, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, le

Regioni

, le

Province

, i

Comuni

, le

Comunità montane

, e loro

consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popola-

ri, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli

enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le

aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale

(SSN), l’Agenzia per la Rappresentan-

za negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre

Agenzie pubbliche

.

La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 L. 241/1990, de nisce la Pubblica Amministra-

zione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come «tutti i

soggetti di diritto

pubblico

e i

soggetti di diritto privato

limitatamente alla loro attività di pubblico

interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo».

Si de nisce

diritto amministrativo

, invece, l’insieme delle norme che disciplinano

l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle

attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura

con altri soggetti.

Le fonti del diritto amministrativo sono quelle tipiche dell’ordinamento costituzio-

nale dello Stato. Peraltro, potendo operare pure con gli strumenti del diritto comu-

ne, la Pubblica Amministrazione è soggetta altresì al rispetto dei contratti e delle

convenzioni stipulate fra soggetti pubblici e con i soggetti privati, che «

hanno forza di

legge fra le parti

»

; ne consegue che, in queste ipotesi, anche le disposizioni del codice

civile sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.

1.1.2

La Pubblica Amministrazione nella Costituzione

Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-

no del

Titolo Terzo

della

Parte Seconda

, dedicata al Governo.