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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione
e il diritto amministrativo
1.1
L’amministrazione pubblica
1.1.1
La nozione di Pubblica Amministrazione e di diritto amministrativo
Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro com-
plesso formano la
Pubblica Amministrazione
, la quale agisce attraverso persone -
siche preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui
organizzazione fanno parte.
L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni Pubbliche s’inten-
dono tutte le
Amministrazioni dello Stato
, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le
Regioni
, le
Province
, i
Comuni
, le
Comunità montane
, e loro
consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popola-
ri, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli
enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le
aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale
(SSN), l’Agenzia per la Rappresentan-
za negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre
Agenzie pubbliche
.
La L. 15/2005, modi cando l’art. 22 L. 241/1990, de nisce la Pubblica Amministra-
zione, ai ni della disciplina dell’accesso agli atti, come «tutti i
soggetti di diritto
pubblico
e i
soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico
interesse disciplinata dal diritto nazionale o europeo».
Si de nisce
diritto amministrativo
, invece, l’insieme delle norme che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle
attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura
con altri soggetti.
Le fonti del diritto amministrativo sono quelle tipiche dell’ordinamento costituzio-
nale dello Stato. Peraltro, potendo operare pure con gli strumenti del diritto comu-
ne, la Pubblica Amministrazione è soggetta altresì al rispetto dei contratti e delle
convenzioni stipulate fra soggetti pubblici e con i soggetti privati, che «
hanno forza di
legge fra le parti
»
; ne consegue che, in queste ipotesi, anche le disposizioni del codice
civile sono applicabili alle Pubbliche Amministrazioni.
1.1.2
La Pubblica Amministrazione nella Costituzione
Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-
no del
Titolo Terzo
della
Parte Seconda
, dedicata al Governo.