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Libro I
Diritto amministrativo
Regolamenti
di
organizzazione
Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di legge
Regolamenti
di
delegi cazione
Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,
eventualmente anche in contrasto con una normativa previgente di fonte
primaria. La legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con effetto
dall’entrata in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo è disposto
dalla legge, si collega comunque al contenuto del regolamento ed è in ogni
caso necessario che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge.
Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, i regolamenti di
delegi cazione sono emanati altresì, e in aggiunta al normale procedimento
di approvazione dei regolamenti governativi, «previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro
trenta giorni dalla richiesta»
Regolamenti
ministeriali e
interministeriali
(di gruppi
di Ministri)
È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si
conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei
Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la
corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato
esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in
Gazzetta Uf ciale
Regolamenti di
riordino
Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla
ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo od obsolete
I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi, sono soggetti al sindacato
del giudice amministrativo quando ledono interessi legittimi. Normalmente, peral-
tro, gli atti normativi non sono idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica
soggettiva dei potenziali destinatari (essendo, per de nizione, atti diretti
erga omnes
– verso tutti) e, dunque, la lesione dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento
assunto in forza del regolamento: ne deriva che l’interessato dovrà impugnare sia il
regolamento sia il provvedimento applicativo.
Non bisogna, d’altro canto, confondere i regolamenti con gli
atti amministrativi ge-
nerali
. Si dice generalmente che gli
atti amministrativi
hanno
contenuto puntuale e
concreto
in contrapposizione al
contenuto generale e astratto
degli
atti normativi
.
Tuttavia, anche gli atti amministrativi possono presentare un contenuto generale e
astratto: è il caso dei
bandi di gara o di concorso
, che non si rivolgono a soggetti singo-
larmente individuati, ma alla generalità indeterminata di coloro che parteciperanno
alla gara o al concorso.
La distinzione è importante dal momento che il regime giuridico è diverso; ad esem-
pio per gli atti amministrativi l’art. 3 della L. 241/1990 impone l’obbligo della moti-
vazione, requisito non richiesto per quelli normativi.