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Libro I

Diritto amministrativo

Regolamenti

di

organizzazione

Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche

Amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di legge

Regolamenti

di

delegi cazione

Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,

eventualmente anche in contrasto con una normativa previgente di fonte

primaria. La legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con effetto

dall’entrata in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo è disposto

dalla legge, si collega comunque al contenuto del regolamento ed è in ogni

caso necessario che la materia non sia coperta da riserva assoluta di legge.

Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, i regolamenti di

delegi cazione sono emanati altresì, e in aggiunta al normale procedimento

di approvazione dei regolamenti governativi, «previo parere delle

Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro

trenta giorni dalla richiesta»

Regolamenti

ministeriali e

interministeriali

(di gruppi

di Ministri)

È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si

conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei

Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la

corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato

esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in

Gazzetta Uf ciale

Regolamenti di

riordino

Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla

ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa

abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di

effettivo contenuto normativo od obsolete

I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi, sono soggetti al sindacato

del giudice amministrativo quando ledono interessi legittimi. Normalmente, peral-

tro, gli atti normativi non sono idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica

soggettiva dei potenziali destinatari (essendo, per de nizione, atti diretti

erga omnes

– verso tutti) e, dunque, la lesione dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento

assunto in forza del regolamento: ne deriva che l’interessato dovrà impugnare sia il

regolamento sia il provvedimento applicativo.

Non bisogna, d’altro canto, confondere i regolamenti con gli

atti amministrativi ge-

nerali

. Si dice generalmente che gli

atti amministrativi

hanno

contenuto puntuale e

concreto

in contrapposizione al

contenuto generale e astratto

degli

atti normativi

.

Tuttavia, anche gli atti amministrativi possono presentare un contenuto generale e

astratto: è il caso dei

bandi di gara o di concorso

, che non si rivolgono a soggetti singo-

larmente individuati, ma alla generalità indeterminata di coloro che parteciperanno

alla gara o al concorso.

La distinzione è importante dal momento che il regime giuridico è diverso; ad esem-

pio per gli atti amministrativi l’art. 3 della L. 241/1990 impone l’obbligo della moti-

vazione, requisito non richiesto per quelli normativi.