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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo
5
1.2
Le fonti del diritto amministrativo
1.2.1
I regolamenti statali e gli atti amministrativi generali
I regolamenti sono atti
formalmente amministrativi
, perché provenienti da organi
dell’apparato amministrativo, e
sostanzialmente normativi
, in quanto idonei, nei
limiti stabiliti dalle fonti di rango primario, a immettere nuove norme nell’ordina-
mento giuridico; ne consegue che si tratta di
fonti del diritto di rango secondario in
quanto subordinate alla legge
.
Il procedimento per la loro adozione è disciplinato dall’art. 17, co. 4, della L. 400/1988
e prevede i seguenti passaggi:
>
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
>
assunzione del parere del Consiglio di Stato (da rendersi entro 90 giorni dalla ri-
chiesta);
>
emanazione da parte del Capo dello Stato (assumono la denominazione di «decreti
del Presidente della Repubblica»);
>
visto e registrazione della Corte dei conti e successiva pubblicazione in Gazzetta
Uf ciale.
La potestà regolamentare è attribuita allo
Stato
, alle
Regioni
e agli
enti locali
(Pro-
vince, Città metropolitane e Comuni). Sia pure in maniera limitata, essa compete an-
che ad altri enti quali ordini e collegi professionali, Camere di commercio, aziende
speciali del Comune.
Sono fonti di produzione del diritto soltanto i
regolamenti esterni
, quelli cioè che si
rivolgono a soggetti estranei all’ordinamento dell’ente od organo che li emana. Non
possono considerarsi fonti del diritto i
regolamenti interni
, che disciplinano l’organiz-
zazione interna di un organo o di un ente e perciò si rivolgono soltanto ai soggetti
che di tale organizzazione fanno parte.
Nell’ambito dei
regolamenti statali
bisogna distinguere fra:
>
regolamenti governativi o presidenziali
, emanati con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con-
siglio di Stato;
>
regolamenti ministeriali
, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri o dai singoli Ministri, nelle materie di loro competenza, quando la legge ordi-
naria espressamente conferisca loro tale potere.
Classificazione dei regolamenti
Regolamenti
esecutivi
Pongono in genere norme di dettaglio rispetto alle norme di legge (o di una
fonte equiparata) per la loro corretta esecuzione
Regolamenti
di attuazione
o integrazione
Sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e
nel caso in cui una legge de nisca soltanto norme di principio; tale tipo di
regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmandone
eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta)
Regolamenti
indipendenti
Regolano materie in cui non esiste una disciplina dettata dalla legge e nché
questa non intervenga. La materia non deve, però, essere coperta da riserva
assoluta o relativa di legge