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Libro I
Diritto amministrativo e disciplina del pubblico impiego
Ne deriva che gli atti politici
non sono impugnabili
davanti al giudice amministrativo
in quanto non aventi natura di atti amministrativi, bensì di
atti di governo
: si tratta,
cioè, di atti che non hanno la funzione di dare attuazione all’ordinamento, ma – in
quanto
espressione di indirizzo politico
– assolvono piuttosto ad una funzione diver-
sa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione fra atti legislati-
vi, giurisdizionali e amministrativi.
La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che essi contengono direttive
di carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e,
per tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni sogget-
tive individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedi-
menti attuativi.
Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non
ne esclude l’assoggettamento al
controllo politico
da parte del corpo elettorale, del
Parlamento (ove essi siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale
ove si tratti di atti legislativi. Inoltre, qualora un potere dello Stato invada, attraverso
l’emanazione di un atto politico, la sfera di un altro potere statale, è percorribile la
strada del
con itto di attribuzioni
, sollevabile dinanzi alla Corte costituzionale.
1.3.4
Gli atti di alta amministrazione
Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammini-
strativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono da
considerarsi espressione della più
ampia discrezionalità
dell’Amministrazione, che
il giudice amministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte de-
cisioni palesemente
illogiche
o
arbitrarie
. Seppur discrezionali, infatti, questi atti
non
sono liberi nei ni
, ma vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche.
La differenza fra gli atti di alta amministrazione e gli atti politici
può essere sche-
matizzata nel modo che segue:
>
gli atti politici, a differenza di quelli di alta amministrazione, sono emanati da au-
torità di governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);
>
gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti di
alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;
>
gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta am-
ministrazione, invece, sono pienamente assoggettabili alle forme di tutela previste
dall’ordinamento giuridico per gli atti amministrativi.