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10

Libro I

Diritto amministrativo e disciplina del pubblico impiego

Ne deriva che gli atti politici

non sono impugnabili

davanti al giudice amministrativo

in quanto non aventi natura di atti amministrativi, bensì di

atti di governo

: si tratta,

cioè, di atti che non hanno la funzione di dare attuazione all’ordinamento, ma – in

quanto

espressione di indirizzo politico

– assolvono piuttosto ad una funzione diver-

sa, libera nei ni ed eterogenea rispetto alla tradizionale distinzione fra atti legislati-

vi, giurisdizionali e amministrativi.

La loro insindacabilità deriva proprio dalla circostanza che essi contengono direttive

di carattere generale, nalizzate all’individuazione dei ni dell’attività pubblica e,

per tale ragione, inidonee a incidere in via diretta e immediata su situazioni sogget-

tive individuali, la cui effettiva lesione deve semmai imputarsi ai successivi provvedi-

menti attuativi.

Nondimeno il fatto che gli atti politici siano sottratti al controllo giurisdizionale non

ne esclude l’assoggettamento al

controllo politico

da parte del corpo elettorale, del

Parlamento (ove essi siano stati emanati dall’esecutivo) o della Corte costituzionale

ove si tratti di atti legislativi. Inoltre, qualora un potere dello Stato invada, attraverso

l’emanazione di un atto politico, la sfera di un altro potere statale, è percorribile la

strada del

con itto di attribuzioni

, sollevabile dinanzi alla Corte costituzionale.

1.3.4

Gli atti di alta amministrazione

Gli atti di alta amministrazione rappresentano la prima attuazione, a livello ammini-

strativo, degli obiettivi ssati dal Governo e dal Parlamento. Come tali, essi sono da

considerarsi espressione della più

ampia discrezionalità

dell’Amministrazione, che

il giudice amministrativo può censurare solo là dove risultino essere state assunte de-

cisioni palesemente

illogiche

o

arbitrarie

. Seppur discrezionali, infatti, questi atti

non

sono liberi nei ni

, ma vincolati al perseguimento delle nalità pubbliche.

La differenza fra gli atti di alta amministrazione e gli atti politici

può essere sche-

matizzata nel modo che segue:

>

gli atti politici, a differenza di quelli di alta amministrazione, sono emanati da au-

torità di governo e costituiscono concreta realizzazione del potere politico (Virga);

>

gli atti politici esternano, in sintesi, gli interessi della collettività, mentre gli atti di

alta amministrazione prendono in considerazione interessi settoriali;

>

gli atti politici non possono essere soggetti ad alcun sindacato; gli atti di alta am-

ministrazione, invece, sono pienamente assoggettabili alle forme di tutela previste

dall’ordinamento giuridico per gli atti amministrativi.