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Libro I
Diritto amministrativo e disciplina del pubblico impiego
>
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo
i casi stabiliti dalla legge.
L’art. 98, dal canto suo, afferma che: «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni
se non per anzianità. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi
ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari
ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Ne risulta che:
>
la titolarità del potere esecutivo è attribuita al Governo, che la esercita attraverso la
Pubblica Amministrazione;
>
quest’ultima è l’organizzazione di mezzi e di persone cui è devoluta la funzione di
raggiungere gli obiettivi di interesse pubblico de niti dall’ordinamento.
1.2
Le fonti del diritto amministrativo
1.2.1
I regolamenti statali e gli atti amministrativi generali
I regolamenti sono atti
formalmente amministrativi
, perché provenienti da organi
dell’apparato amministrativo, e
sostanzialmente normativi
, in quanto idonei, nei
limiti stabiliti dalle fonti di rango primario, a immettere nuove norme nell’ordina-
mento giuridico; ne consegue che si tratta di
fonti del diritto di rango secondario in
quanto subordinate alla legge
.
Il procedimento per la loro adozione è disciplinato dall’art. 17, della L. 400/1988 e
prevede i seguenti passaggi:
>
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
>
assunzione del parere del Consiglio di Stato (da rendersi entro 90 giorni dalla ri-
chiesta);
>
emanazione da parte del capo dello Stato (assumono la denominazione di «decreti
del Presidente della Repubblica»);
>
visto e registrazione della Corte dei Conti e successiva pubblicazione in Gazzetta
Uf ciale.
La potestà regolamentare è attribuita allo
Stato
, alle
Regioni
e agli
enti locali
(Pro-
vince, Città metropolitane e Comuni). Sia pure in maniera limitata, essa compete an-
che ad altri enti quali ordini e collegi professionali, Camere di commercio, aziende
speciali del Comune.
Sono fonti di produzione del diritto soltanto i
regolamenti esterni
, quelli cioè che si
rivolgono a soggetti estranei all’ordinamento dell’ente od organo che li emana. Non
possono considerarsi fonti del diritto i
regolamenti interni
, che disciplinano l’organiz-
zazione interna di un organo o di un ente e perciò si rivolgono soltanto ai soggetti
che di tale organizzazione fanno parte.
Nell’ambito dei
regolamenti statali
bisogna distinguere fra:
>
regolamenti governativi o presidenziali
, emanati con decreto del Presidente della Re-
pubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Con-
siglio di Stato;