Table of Contents Table of Contents
Previous Page  46 / 50 Next Page
Basic version Information
Show Menu
Previous Page 46 / 50 Next Page
Page Background

www.

edises

.it

8

Libro I

Diritto amministrativo e disciplina del pubblico impiego

Classificazione delle circolari

Circolari organizzative

Contengono atti di organizzazione interna degli uf ci

Circolari interpretative

di leggi e regolamenti

Costituiscono la lectio cui l’apparato amministrativo deve attenersi

nell’interpretazione del diritto a ni di omogeneità e uniformità

Circolari normative

Sono vincolanti per l’Amministrazione, ma non per coloro che vi

siano estranei

Circolari informative

Promuovono la conoscenza di fatti o atti all’interno della Pubblica

Amministrazione

Seppur atti interni, le circolari contengono istruzioni destinate ai pubblici funzio-

nari e, conseguentemente, condizionano l’applicazione di atti normativi in grado di

incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini.

Particolarmente rivelanti, sotto quest’aspetto, sono le

circolari interpretative

, attra-

verso cui gli organi di vertice dell’Amministrazione impongono agli uf ci sott’ordi-

nati l’interpretazione, a loro avviso corretta, di norme controverse.

Diversa dalle circolari è la

prassi amministrativa

, che si instaura di fatto in una deter-

minata materia e orienta l’azione degli organi amministrativi come una consuetudi-

ne conforme alla legge, pur non rappresentando una fonte di produzione del diritto.

La prassi è strettamente collegata al potere discrezionale: dove esistono dei margini

di scelta in relazione a possibili condotte, accade solitamente che l’uf cio ne scelga

una e vi si attenga per lungo tempo.

1.3

L’attività amministrativa

1.3.1

Caratteri generali

È quell’

attività mediante la quale la P.A. persegue gli interessi af dati alle sue cure

.

Si tratta di un’attività che non si esaurisce nella prevalente azione di diritto pubblico,

ma sempre più spesso consiste nell’uso da parte di soggetti pubblici di

forme nego-

ziali di natura privatistica

(contratti, convenzioni ecc.).

Laddove, infatti, vi sia il ricorso agli strumenti pubblicistici, la Pubblica Amministra-

zione si trova in condizione di

supremazia

rispetto ai cittadini, che sono assoggettati

al potere pubblico. Se sono utilizzati strumenti privatistici, viceversa, essa si trova a

operare in posizione paritetica rispetto ai soggetti privati, nei cui confronti non rive-

ste alcuna posizione di preminenza né esercita alcuna potestà, operando al contrario

secondo le regole di diritto comune.

Contrariamente alla tradizionale opinione, secondo cui gli strumenti privatistici

sono intrinsecamente inidonei al conseguimento di nalità pubblicistiche, la dottri-

na più moderna distingue, nell’ambito dell’attività di diritto privato della P.A.:

>

l’

attività strumentale

, nalizzata al reperimento delle risorse necessarie allo svolgi-

mento delle funzioni istituzionali;

>

l’

attività amministrativa di diritto privato istituzionale

, espletata da quelle Ammini-

strazioni che operano esclusivamente a livello privatistico e per le quali il regime

pubblicistico investe solo gli organi di vertice;

>

l’

attività amministrativa di diritto privato equivalente

, espletata in alternativa all’at-

tività amministrativa pubblica.