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Libro I
Diritto amministrativo e disciplina del pubblico impiego
Classificazione delle circolari
Circolari organizzative
Contengono atti di organizzazione interna degli uf ci
Circolari interpretative
di leggi e regolamenti
Costituiscono la lectio cui l’apparato amministrativo deve attenersi
nell’interpretazione del diritto a ni di omogeneità e uniformità
Circolari normative
Sono vincolanti per l’Amministrazione, ma non per coloro che vi
siano estranei
Circolari informative
Promuovono la conoscenza di fatti o atti all’interno della Pubblica
Amministrazione
Seppur atti interni, le circolari contengono istruzioni destinate ai pubblici funzio-
nari e, conseguentemente, condizionano l’applicazione di atti normativi in grado di
incidere sulle posizioni soggettive dei cittadini.
Particolarmente rivelanti, sotto quest’aspetto, sono le
circolari interpretative
, attra-
verso cui gli organi di vertice dell’Amministrazione impongono agli uf ci sott’ordi-
nati l’interpretazione, a loro avviso corretta, di norme controverse.
Diversa dalle circolari è la
prassi amministrativa
, che si instaura di fatto in una deter-
minata materia e orienta l’azione degli organi amministrativi come una consuetudi-
ne conforme alla legge, pur non rappresentando una fonte di produzione del diritto.
La prassi è strettamente collegata al potere discrezionale: dove esistono dei margini
di scelta in relazione a possibili condotte, accade solitamente che l’uf cio ne scelga
una e vi si attenga per lungo tempo.
1.3
L’attività amministrativa
1.3.1
Caratteri generali
È quell’
attività mediante la quale la P.A. persegue gli interessi af dati alle sue cure
.
Si tratta di un’attività che non si esaurisce nella prevalente azione di diritto pubblico,
ma sempre più spesso consiste nell’uso da parte di soggetti pubblici di
forme nego-
ziali di natura privatistica
(contratti, convenzioni ecc.).
Laddove, infatti, vi sia il ricorso agli strumenti pubblicistici, la Pubblica Amministra-
zione si trova in condizione di
supremazia
rispetto ai cittadini, che sono assoggettati
al potere pubblico. Se sono utilizzati strumenti privatistici, viceversa, essa si trova a
operare in posizione paritetica rispetto ai soggetti privati, nei cui confronti non rive-
ste alcuna posizione di preminenza né esercita alcuna potestà, operando al contrario
secondo le regole di diritto comune.
Contrariamente alla tradizionale opinione, secondo cui gli strumenti privatistici
sono intrinsecamente inidonei al conseguimento di nalità pubblicistiche, la dottri-
na più moderna distingue, nell’ambito dell’attività di diritto privato della P.A.:
>
l’
attività strumentale
, nalizzata al reperimento delle risorse necessarie allo svolgi-
mento delle funzioni istituzionali;
>
l’
attività amministrativa di diritto privato istituzionale
, espletata da quelle Ammini-
strazioni che operano esclusivamente a livello privatistico e per le quali il regime
pubblicistico investe solo gli organi di vertice;
>
l’
attività amministrativa di diritto privato equivalente
, espletata in alternativa all’at-
tività amministrativa pubblica.