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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione

e il diritto amministrativo

1.1

L’amministrazione pubblica

1.1.1

La nozione di Pubblica Amministrazione e di diritto amministrativo

Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro com-

plesso formano la

Pubblica Amministrazione

, la quale agisce attraverso persone -

siche preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui

organizzazione fanno parte.

L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni Pubbliche s’inten-

dono tutte le

Amministrazioni dello Stato

, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni

ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, le

Regioni

, le

Province

, i

Comuni

, le

Comunità montane

, e loro

consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popola-

ri, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,

tutti gli

enti pubblici non economici

nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le

aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale

(SSN), l’Agenzia per la Rappresentan-

za negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre

Agenzie pubbliche

.

Si de nisce

diritto amministrativo

, invece, l’insieme delle norme che disciplinano

l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle

attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura

con altri soggetti.

1.1.2

La Pubblica Amministrazione nella Costituzione

Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-

no del

Titolo Terzo

della

Parte Seconda

, dedicata al Governo.

La

Sezione Prima

di questo Titolo riguarda il Consiglio dei Ministri, mentre sono

fondamentali gli articoli 97 e 98 della

Sezione Seconda

, che individuano i principi che

reggono l’attività della Pubblica Amministrazione e dei pubblici impiegati.

L’art. 97 Cost. codi ca le seguenti regole:

>

le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-

pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;

>

i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano

assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;

>

nell’ordinamento degli uf ci sono determinate le sfere di competenza, le attribu-

zioni e le responsabilità proprie dei funzionari;