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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione
e il diritto amministrativo
1.1
L’amministrazione pubblica
1.1.1
La nozione di Pubblica Amministrazione e di diritto amministrativo
Per il perseguimento dei propri ni lo Stato si avvale di apparati che nel loro com-
plesso formano la
Pubblica Amministrazione
, la quale agisce attraverso persone -
siche preposte a organi la cui attività è direttamente imputabile agli enti della cui
organizzazione fanno parte.
L’art. 1, co. 2, D.Lgs. 165/2001 precisa che per Amministrazioni Pubbliche s’inten-
dono tutte le
Amministrazioni dello Stato
, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le
Regioni
, le
Province
, i
Comuni
, le
Comunità montane
, e loro
consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popola-
ri, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni,
tutti gli
enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le
aziende e gli enti del
Servizio sanitario nazionale
(SSN), l’Agenzia per la Rappresentan-
za negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le altre
Agenzie pubbliche
.
Si de nisce
diritto amministrativo
, invece, l’insieme delle norme che disciplinano
l’organizzazione e il funzionamento di quest’insieme di apparati, sia nei beni e nelle
attività riferiti alla Pubblica Amministrazione, sia nei rapporti che la stessa instaura
con altri soggetti.
1.1.2
La Pubblica Amministrazione nella Costituzione
Nella Costituzione la disciplina della Pubblica Amministrazione è collocata all’inter-
no del
Titolo Terzo
della
Parte Seconda
, dedicata al Governo.
La
Sezione Prima
di questo Titolo riguarda il Consiglio dei Ministri, mentre sono
fondamentali gli articoli 97 e 98 della
Sezione Seconda
, che individuano i principi che
reggono l’attività della Pubblica Amministrazione e dei pubblici impiegati.
L’art. 97 Cost. codi ca le seguenti regole:
>
le Pubbliche Amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
>
i pubblici uf ci sono organizzati secondo disposizione di legge, in modo che siano
assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione;
>
nell’ordinamento degli uf ci sono determinate le sfere di competenza, le attribu-
zioni e le responsabilità proprie dei funzionari;