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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo
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regolamenti ministeriali
, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri o dai singoli Ministri, nelle materie di loro competenza, quando la legge ordi-
naria espressamente conferisca loro tale potere.
Classificazione dei regolamenti
Regolamenti
esecutivi
Pongono in genere norme di dettaglio rispetto alle norme di legge (o di una
fonte equiparata) per la loro corretta esecuzione
Regolamenti
di attuazione
o integrazione
Sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e
nel caso in cui una legge de nisca soltanto norme di principio; tale tipo di
regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmandone
eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta)
Regolamenti
indipendenti
Regolano materie in cui non esiste una disciplina dettata dalla legge e nché
questa non intervenga. La materia non deve, però, essere coperta da riserva
assoluta o relativa di legge
Regolamenti
di organizzazione
Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di legge
Regolamenti
di delegi cazione
Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,
eventualmente anche in contrasto con una normativa previgente di fonte
primaria. La legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con
effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo
è disposto dalla legge, si collega comunque al contenuto del regolamento
ed è in ogni caso necessario che la materia non sia coperta da riserva
assoluta di legge. Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, i
regolamenti di delegi cazione sono emanati altresì, e in aggiunta al normale
procedimento di approvazione dei regolamenti governativi, «previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta»
Regolamenti
ministeriali e
interministeriali
(di gruppi
di Ministri)
È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si
conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei
Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la
corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato
esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in
Gazzetta Uf ciale
Regolamenti di
riordino
Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla
ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa
abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di
effettivo contenuto normativo od obsolete
I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi, sono soggetti al sindacato
del giudice amministrativo quando ledono interessi legittimi. Normalmente, peral-
tro, gli atti normativi non sono idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica
soggettiva dei potenziali destinatari (essendo, per de nizione, atti diretti
erga omnes
– verso tutti) e, dunque, la lesione dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento
assunto in forza del regolamento: ne deriva che l’interessato dovrà impugnare sia il
regolamento sia il provvedimento applicativo.
Non bisogna, d’altro canto, confondere i regolamenti con gli
atti amministrativi ge-
nerali
. Si dice generalmente che gli
atti amministrativi
hanno
contenuto puntuale e