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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo

5

>

regolamenti ministeriali

, emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri o dai singoli Ministri, nelle materie di loro competenza, quando la legge ordi-

naria espressamente conferisca loro tale potere.

Classificazione dei regolamenti

Regolamenti

esecutivi

Pongono in genere norme di dettaglio rispetto alle norme di legge (o di una

fonte equiparata) per la loro corretta esecuzione

Regolamenti

di attuazione

o integrazione

Sono adottati quando una disciplina è coperta da riserva di legge relativa e

nel caso in cui una legge de nisca soltanto norme di principio; tale tipo di

regolamento favorisce una migliore applicazione della legge, colmandone

eventuali incompletezze (mai per materie coperte da riserva di legge assoluta)

Regolamenti

indipendenti

Regolano materie in cui non esiste una disciplina dettata dalla legge e nché

questa non intervenga. La materia non deve, però, essere coperta da riserva

assoluta o relativa di legge

Regolamenti

di organizzazione

Disciplinano l’organizzazione e il funzionamento delle Pubbliche

Amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di legge

Regolamenti

di delegi cazione

Sono delegati dalla legge a dettare una nuova disciplina della materia,

eventualmente anche in contrasto con una normativa previgente di fonte

primaria. La legge abroga le disposizioni legislative incompatibili con

effetto dall’entrata in vigore del regolamento. Anche se l’effetto abrogativo

è disposto dalla legge, si collega comunque al contenuto del regolamento

ed è in ogni caso necessario che la materia non sia coperta da riserva

assoluta di legge. Per effetto delle disposizioni introdotte dalla L. 69/2009, i

regolamenti di delegi cazione sono emanati altresì, e in aggiunta al normale

procedimento di approvazione dei regolamenti governativi, «previo parere

delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano

entro trenta giorni dalla richiesta»

Regolamenti

ministeriali e

interministeriali

(di gruppi

di Ministri)

È necessario che: trovino il proprio fondamento in una legge con cui si

conferisce il relativo potere; siano attinenti a materie di competenza del/dei

Ministro/i; non contrastino con regolamenti governativi; siano previamente

comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri (perché ne veri chi la

corrispondenza all’indirizzo generale del Governo); il Consiglio di Stato

esprima il proprio parere; siano vistati dalla Corte dei conti e pubblicati in

Gazzetta Uf ciale

Regolamenti di

riordino

Provvedono al riordino delle disposizioni regolamentari, nonché alla

ricognizione di quelle oggetto di abrogazione implicita e all’espressa

abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di

effettivo contenuto normativo od obsolete

I regolamenti, in quanto atti formalmente amministrativi, sono soggetti al sindacato

del giudice amministrativo quando ledono interessi legittimi. Normalmente, peral-

tro, gli atti normativi non sono idonei ad incidere direttamente sulla sfera giuridica

soggettiva dei potenziali destinatari (essendo, per de nizione, atti diretti

erga omnes

– verso tutti) e, dunque, la lesione dell’interesse del singolo deriva dal provvedimento

assunto in forza del regolamento: ne deriva che l’interessato dovrà impugnare sia il

regolamento sia il provvedimento applicativo.

Non bisogna, d’altro canto, confondere i regolamenti con gli

atti amministrativi ge-

nerali

. Si dice generalmente che gli

atti amministrativi

hanno

contenuto puntuale e