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Capitolo 1

La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo

7

Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;

n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che le ordinanze:

>

sono

atti formalmente e sostanzialmente amministrativi

;

>

sono

atipiche

, essendo legislativamente predeterminate solo le autorità competenti

a emanarle e non i casi in cui il relativo potere può essere esercitato, né il contenuto

dell’atto;

>

sono

straordinarie

, vale a dire che il ricorso ad esse è consentito in via residuale;

>

l’ef cacia deve esserne necessariamente circoscritta;

>

solo la legge può attribuire un simile potere;

>

sono soggette a obbligo di motivazione e pubblicazione;

>

non possono porsi in contrasto con i precetti costituzionali, né violare i principi

generali dell’ordinamento giuridico, né intervenire in materie coperte da riserva

assoluta di legge.

L’art. 42 del D.Lgs. 33/2013 ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni che adot-

tano provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di carattere

straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze hanno l’obbligo di

pubblicare:

>

i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventual-

mente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti

amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

>

i termini temporali eventualmente ssati per l’esercizio dei poteri di adozione dei

provvedimenti straordinari;

>

il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’Amministrazio-

ne.

1.2.4

Gli atti interni, le circolari, la prassi amministrativa

Le norme emanate dalle autorità amministrative, quando costituiscono espressio-

ne dell’autonomia degli ordinamenti, hanno per de nizione

rilevanza esterna

e sono

perciò

fonti del diritto

(statuti, leggi, regolamenti e ordinanze regionali e degli altri

enti territoriali). Non sono fonti del diritto, invece, le regole che hanno rilevanza

solo all’interno delle Amministrazioni emananti (istruzioni di servizio, regolamenti

interni, circolari, direttive ecc.).

Le

circolari amministrative

, in particolare, sono atti interni diretti agli organi e agli

uf ci periferici, al ne di disciplinarne l’attività.

Si può rilevare che:

>

le circolari non sono annoverabili fra le

fonti di produzione del diritto

;

>

non possono essere in contrasto con

norme imperative

(leggi, regolamenti, decreti);

>

la loro

inosservanza

può dar luogo a responsabilità disciplinari, contabili ecc. per

il dipendente o il dirigente al quale erano state indirizzate da parte dell’organo

superiore.