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Capitolo 1
La Pubblica Amministrazione e il diritto amministrativo
7
Sulla materia si è più volte pronunciata la Corte costituzionale (sentenze n. 8/1956;
n. 26/1961; n. 4/1977), chiarendo che le ordinanze:
>
sono
atti formalmente e sostanzialmente amministrativi
;
>
sono
atipiche
, essendo legislativamente predeterminate solo le autorità competenti
a emanarle e non i casi in cui il relativo potere può essere esercitato, né il contenuto
dell’atto;
>
sono
straordinarie
, vale a dire che il ricorso ad esse è consentito in via residuale;
>
l’ef cacia deve esserne necessariamente circoscritta;
>
solo la legge può attribuire un simile potere;
>
sono soggette a obbligo di motivazione e pubblicazione;
>
non possono porsi in contrasto con i precetti costituzionali, né violare i principi
generali dell’ordinamento giuridico, né intervenire in materie coperte da riserva
assoluta di legge.
L’art. 42 del D.Lgs. 33/2013 ha stabilito che le Pubbliche Amministrazioni che adot-
tano provvedimenti contingibili e urgenti e, in generale, provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze hanno l’obbligo di
pubblicare:
>
i provvedimenti adottati, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventual-
mente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
>
i termini temporali eventualmente ssati per l’esercizio dei poteri di adozione dei
provvedimenti straordinari;
>
il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’Amministrazio-
ne.
1.2.4
Gli atti interni, le circolari, la prassi amministrativa
Le norme emanate dalle autorità amministrative, quando costituiscono espressio-
ne dell’autonomia degli ordinamenti, hanno per de nizione
rilevanza esterna
e sono
perciò
fonti del diritto
(statuti, leggi, regolamenti e ordinanze regionali e degli altri
enti territoriali). Non sono fonti del diritto, invece, le regole che hanno rilevanza
solo all’interno delle Amministrazioni emananti (istruzioni di servizio, regolamenti
interni, circolari, direttive ecc.).
Le
circolari amministrative
, in particolare, sono atti interni diretti agli organi e agli
uf ci periferici, al ne di disciplinarne l’attività.
Si può rilevare che:
>
le circolari non sono annoverabili fra le
fonti di produzione del diritto
;
>
non possono essere in contrasto con
norme imperative
(leggi, regolamenti, decreti);
>
la loro
inosservanza
può dar luogo a responsabilità disciplinari, contabili ecc. per
il dipendente o il dirigente al quale erano state indirizzate da parte dell’organo
superiore.